La causale è stato solo un brutto sogno

Posted by

Mauro Soldera

 

La causale della somministrazione a termine ci ha lasciato ormai da qualche mese ma il suo spirito continua ad aleggiare tra noi.

Lo tengono in vita l’incredulità della sua scomparsa, la diffidenza di fronte ad una liberazione che fino a poco tempo fa sembrava impossibile, il sospetto che le cose non possano essere così semplici. Si sa, i flagelli lasciano segni nella memoria in cui la realtà mutata fatica a farsi spazio.

Il tono è scherzoso ma la sostanza no. Almeno a leggere le richieste degli utilizzatori dei contratti di somministrazione che, forse imbeccati da qualche consulente che “si ma poi i giudici, meglio non fidarsi”, continuano a pretendere che il contratto riporti un qualche motivo, almeno succintamente indicato. (Perché in qualche modo bisogna giustificarsi per una scelta così estrema!)

Il passo successivo, più raffinato per così dire, sta nell’accettare l’ebbrezza di omettere l’indicazione di una ragione ma pretendere che il contratto riporti almeno uno specifico, nuovo, dettagliato, riferimento alla fonte giuridica che lo legittima nella sua nuova identità.

E su questo punto le scelte più gettonate al momento paiono essere due: contratto di somministrazione di lavoro a termine 1) a norma dell’art 1 comma 1 del d.l. 34/2014 come convertito con modifiche dalla l. 78/2014, oppure, 2) a norma dell’art 20 comma 4 d.lgs. 276/2003 come modificato dal d.l. 34/2014 come convertito con modifiche dalla l. 78/2014.

Difficile in questi casi non pensare che ci sia dietro lo studio attento e approfondito di qualche consulente.

Il problema è – a mio sommesso parere – che neanche questi solerti suggerimenti, che gli utilizzatori trasformano in pretese irrinunciabili verso il fornitore, sono giuridicamente corretti, ancor prima che opportuni.

Il primo perché l’art 1 comma 1 citato – dopo la conversione – non si riferisce in nessuna sua parte al contratto di somministrazione; bensì, nel primo periodo, al contratto di lavoro a termine che il somministratore stipula con il lavoratore “nell’ambito” di un rapporto di somministrazione. Sono due cose diverse. Quindi la fonte giuridica della somministrazione a termine – vivaddio – non sta nella disciplina attuale del contratto a termine e farvi riferimento in termini di “a norma di” non torna.

Il secondo perché l’attuale art 20 comma 4 d.lgs. 276/2003, cancellato appunto ogni riferimento alle ragioni giustificative, disciplina solamente la possibilità per i contratti collettivi di stabilire limiti quantitativi all’uso della somministrazione. C’è qualcosa di strano, quindi, nel dire che un determinato contratto è fatto “a norma” di una previsione che delega ai contratti collettivi la possibilità di stabilirne dei limiti…

Insomma, “se proprio devo fare a meno di indicare una causale, almeno fatemi scrivere qualcosa che riporti alle norme che hanno tolto la causale!”

E invece bisogna accettarlo. La causale non esiste più e nulla ci obbliga a trovare un modo per tenerne in vita (almeno) la memoria. Non ci è richiesto nessun angolo votivo, nessun tributo, nessuna riconoscenza, neanche un timore, anzi un terrore, reverenziale di fronte alla scomparsa del flagello.

Suggerisco questo esercizio: fermarsi un attimo, respirare in profondità, concentrarsi, e cercare l’approccio corretto provando a pensare che la causale non sia mai esistita. È stato solo un brutto sogno.

Se si riesce ad entrare in questa prospettiva diventa chiaro che il contratto di somministrazione di lavoro è un “normale” contratto commerciale, declinabile sia nella forma a termine che a tempo indeterminato, tipizzato dalla legge, in particolare dall’art 2 d.lgs. 276/2003 che ne dá la definizione e dagli artt 20 e ss. dello stesso d.lgs. che ne determinano le regole.

Tutto qui, molto semplicemente.

Rispondi