Apprendistato in alternanza con la scuola: parte la sperimentazione

Posted by

Stefania Cordeddu

Il decreto interministeriale del 5 giugno 2014, siglato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e dell’Istruzione, prevede per il triennio 2014 ÷ 2016 in via sperimentale, per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria, la possibilità di stipulare contratti di apprendistato da effettuarsi in azienda come nuova forma di alternanza scuola – lavoro.

La finalità di questo apprendistato, inteso come percorso sperimentale, è di consentire agli studenti l’inserimento e la formazione in un contesto aziendale, prima della conclusione del ciclo scolastico.

I percorsi sperimentali, infatti, sono volti alla:

  • Realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi frequentato secondo un piano personalizzato che integri i risultati generali e specifici di apprendimento, stabiliti al livello nazionale, con competenze tecnico – professionali indicate dall’azienda e pienamente spendibili sul mercato del lavoro;
  • Valorizzazione delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali degli studenti per accrescerne la motivazione allo studio, orientarli nelle scelte di studio e di lavoro e fornire valore aggiunto alla formazione della persona;
  • Realizzazione di alleanze formative territoriali basate sullo scambio di esperienze e culture tra imprese e istituzioni scolastiche e sull’arricchimento dei percorsi di studio con competenze necessarie per un rapido e positivo inserimento nel mondo del lavoro.

Quali sono le imprese ammesse e quali requisiti devono possedere?

Sono ammesse al programma di sperimentazione sia le imprese pubbliche che private, purché rispettino tutti i requisiti formali di legge in relazione all’affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionali e risorse professionali, alla certificazione della qualità dei processi aziendali, nonché a tutti i requisiti di legge previsti per l’accesso ad appalti pubblici.

La singola impresa o rete di imprese deve possedere:

  • Capacità di accogliere come apprendisti gli studenti, singolarmente o come gruppo classe, appositamente individuati, della scuola o della rete di scuole che stipula la convenzione;
  • Esperienza nella formazione di apprendisti in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore o nelle relazioni con istituti di istruzione e formazione per l’alternanza scuola lavoro, tirocini formativi curricolari, stage;
  • Capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate;
  • Capacità occupazionale in relazione al numero degli studenti che partecipano al programma sperimentale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ambientale.

Il MIUR e il MLPS, anche nelle loro articolazioni periferiche, e le Regioni interessate dalla attivazione dei percorsi, stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un protocollo d’intesa con l’impresa interessata alla sperimentazione dei percorsi in apprendistato, in cui sono definiti:

  • Gli indirizzi di studio a cui è rivolta la formazione in coerenza con il settore d’interesse dell’impresa;
  • Le aree territoriali interessate;
  • Le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione o i criteri per la loro individuazione;
  • Il numero degli studenti da destinare ai percorsi sperimentali e i criteri di distribuzione degli studenti negli eventuali diversi luoghi di lavoro;
  • I criteri generali e le modalità per l’individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali;
  • Il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro durante il periodo scolastico nel biennio sperimentale;
  • La responsabilità dell’istituzione scolastica e dell’impresa nel periodo di apprendistato;
  • Le modalità per il monitoraggio e i criteri di verifica della sperimentazione.

Secondo quanto previsto e nei limiti di tali protocolli d’intesa le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, stipulano apposite convenzioni con l’impresa.

Ogni studente in fase di apprendistato sarà fornito di un piano formativo personalizzato che chiarisce il percorso di studio e di lavoro e per l’intera durata del medesimo lo studente sarà accompagnato da un tutor aziendale scelto dall’impresa e un tutor scolastico individuato tra i docenti del Consiglio di Classe.

In caso di cessazione anticipata del contratto di apprendistato, per qualsiasi motivo, agli allievi è garantito il rientro nei percorsi scolastici ordinari. All’esperienza acquisita in azienda corrisponderà un credito per la maturità.

I percorsi hanno una struttura flessibile permettendo così alle scuole una notevole flessibilità per l’interazione tra apprendimento in aula ed esperienza di lavoro e questo fino ad un massimo del 35% dell’orario annuale delle lezioni. I periodi di apprendimento sul posto di lavoro, in un quadro alquanto innovativo, fanno parte integrante del percorso formativo dello studente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale del 05.06.2014, Prot. 28/0005408/1.44.10.

 

Rispondi