Alessandro Rota Porta
L’iter di conversione del decreto Poletti ha dato vita a tre diversi regimi applicativi. Cerchiamo di individuarne le conseguenze, con particolare riferimento a proroghe e regime sanzionatorio correlato al mancato rispetto del limite legale massimo del 20% di rapporti di lavoro a termine attivabili rispetto al personale a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno in cui avviene l’assunzione.
– Contratti a termine stipulati fino al 20 marzo 2014:
1 proroga
Si applica la disciplina del Dlgs 368/2001, vigente prima del Dl 34/2014.
Il tetto massimo
Nessuna sanzione amministrativa in caso di sforamento dell’onere di contingentamento del 20% ma blocco delle nuove assunzioni a partire dal 1° gennaio 2015 se il datore non rientra nel limite entro il 31.12.2014.
– Contratti a termine sottoscritti tra il 21 marzo 2014 e il 19 maggio 2014:
8 proroghe
Il contratto a termine si può prorogare 8 volte.
Da chiarire l’applicazione della sanzione amministrativa e del regime transitorio. La legge non può avere effetto retroattivo e – siccome in fase di emanazione del Dl 34 la sanzione amministrativa non era prevista – si ritiene che quest’ultima non possa essere applicata ai contratti a termine stipulati in eccedenza al limite di contingentamento prima dell’entrata in vigore della legge di conversione.
– Contratti a termine instaurati dal 20 maggio 2014:
5 proroghe
Sanzione amministrativa applicabile subito in caso di sforamento del limite di contingentamento.