Stefania Cordeddu
Sono pervenuti all’INAIL alcuni quesiti concernenti la disapplicazione, nel periodo di pausa contrattuale, nell’ipotesi di part-time ciclico, dell’art. 70 DPR n. 1124/1965 in base al quale il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall’istituto assicuratore. A tali quesiti l’INAIL ha risposto con la nota n. 3413 del 5 maggio 2014.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta che la prestazione lavorativa sia resa in periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno con una durata inferiore a quella ordinaria prevista dai contratti collettivi.
Questa tipologia di lavoro a orario ridotto può seguire le seguenti forme:
- Part-time orizzontale, attività prevista in tutte le giornate lavorative con orario giornaliero ridotto;
- Part-time verticale, attività prestata solo alcuni giorni della settimana con orario pieno e ridotto;
- Part-time ciclico attività prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell’anno con orario pieno e ridotto.
Già l’INPS con circolare n. 29/2006 affermava che per i contatti a tempo parziale non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni che disciplinano la determinazione dell’anzianità contributiva utile ai fini del diritto alla pensione.
Sulla stessa scia risponde la citata nota INAIL, la quale preliminarmente ribadisce che, in base al principio di non discriminazione, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno.
Alla stregua di tale principio la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.
Ai sensi di legge la retribuzione part-time da valere ai fini assicurativi è fissata in maniera convenzionale. La retribuzione convenzionale trova applicazione anche per il part-time verticale ciclico, in assenza di una disposizione normativa o regolamentare che lo disciplini in maniera differente rispetto alle altre tipologie di part-time.
Il meccanismo di calcolo previsto dall’art. 116, co. 2 t.u., prevede che la retribuzione media giornaliera percepita nei periodi di effettiva prestazione d’opera debba essere applicata anche ai periodi in cui tale prestazione non viene svolta e questo vale per tutti i tipi di part-time compreso quello in esame.
Dopo questa premessa l’INAIL nella menzionata nota conclude:
- Con riferimento specifico alla problematica relativa alla disapplicazione dell’art. 70 D.P.R. 1124/1965 nel periodo di pausa contrattuale afferente al part-time ciclico, il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull’indennità per inabilità temporanea assoluta quando ne sia richiesta dall’istituto assicuratore.
- Questo comporta come conseguenza che tale anticipazione non deve essere sospesa nemmeno durante il periodo di pausa contrattuale concernente al part-time ciclico. La suddetta disapplicazione, non essendo prevista per le altre tipologie di part-time, determinerebbe una disparità di trattamento che secondo l’INAIL collide con il principio di non discriminazione.
Riferimento: art. 70 DPR n. 1124/1965; l’INPS circolare n. 29/2006; l’INAIL nota n. 3413 del 5 maggio 2014; art. 116, co. 2 t.u.