Nuovi chiarimenti delle Entrate sugli 80 euro di Renzi

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Stefania Cordeddu

 

Chiarimenti ulteriori dell’Agenzia delle Entrate sugli 80 euro

L’Agenzia dell’Entrate con la circolare n. 9/E del 14 maggio 2014 fornisce ulteriori chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati; questi ulteriori chiarimenti riguardano:

  • i soggetti beneficiari,
  • l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta,
  • il recupero del credito erogato,
  • il coordinamento con altre misure agevolative.

Soggetti beneficiari:

  • Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori non residenti?

L’art. 24 TUIR riconosce ai soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, le detrazioni previste dalla legge. L’Agenzia dell’Entrate ritiene, pertanto, che al ricorrere dei presupposti stabiliti dal co. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, spetti il credito ivi previsto.

Computo del periodo di lavoro:

  • Il credito viene riconosciuto anche nelle particolari ipotesi di aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del rapporto di lavoro?

Il credito spetta se l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per il lavoro.

Prestazioni a sostegno del reddito:

  • Gli importi percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al credito?

Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituti e hanno di conseguenza diritto alle detrazioni per il lavoro dipendente.

Eredi del lavoratore:

  • Il credito spetta anche agli eredi del lavoratore deceduto?

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi.

Rapporti di lavoro contestuali:

  • Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, come si devono comportare i sostituti nei confronti del soggetto?

Premesso che il riconoscimento del credito da parte dei sostituti d’imposta è previsto dal decreto in via automatica e quindi deve essere erogato senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivati da più rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al credito, ma l’importo del reddito complessivamente derivante ecceda il massimale previsto dal co. 1-bis dell’art. 13 TUIR, non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

 

Coordinamento con altre misure agevolative:

  • Nel calcolo del credito si deve tener conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività?

Il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della capienza dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti. Resta ferma per i soggetti interessati la possibilità di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

  • Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori che determinano il reddito in base alle retribuzioni convenzionali e altre disposizioni a favore?

Il decreto che ha introdotto il credito, nello stabilire i presupposti per la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne l’applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino determinate tipologie di lavoratori. Pertanto, al di fuori dei casi in cui altre disposizioni particolari prevedano diversamente, come ad esempio il caso dell’imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività, la verifica della spettanza del credito deve essere effettuata in base alle regole generali.

Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti:

  • Come avviene il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta?

Il recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Agenzia dell’Entrate circolare n. 9/E del 14.05.2014, circolare n. 8/E del 28.04.2014; art. 1 del Decreto-Legge 24.04.2014 n. 66 concernente la riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati; TUIR srt. 24 e art. 13 co. 1-bis, art. 6.

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