Alessandro Rota Porta
Non c’è pace per il contratto di apprendistato: anche il Dl 34/2014 è intervenuto a modificare alcune disposizioni del Tu in materia, facendo assumere all’istituto le connotazioni di un cantiere sempre aperto. Proprio a partire dall’emanazione del Dlgs 167/2011 si possono contare 11 interventi sul testo – ad opera della legge 183/2011, della riforma Fornero e del Dl 76/2013 – escludendo il restyling operato dal decreto Poletti.
Senza contare come l’attuazione, nell’arco temporale tra la disciplina dettata dalla legge Biagi e il Dlgs 167/2011, sia stata travagliata dal rimbalzo di competenze tra Stato e Regioni sul capitolo della formazione, sfociata in una querelle sulla legittimità costituzionale di alcune norme che avevano limitato la potestà regionale sul tema.
Il quadro appena descritto lascia intuire come la recente evoluzione legislativa del contratto di apprendistato abbia finito per sfilacciare quanto di buono aveva sortito il Testo unico, con il merito di aver snellito il sistema di regole e di aver individuato nei Ccnl il punto di riferimento per la determinazione dei profili formativi nell’apprendistato professionalizzante, evitando l’eccessiva “federalizzazione” dell’istituto.
La corsa del legislatore a semplificare ha perso di vista i capitoli fondanti creando un effetto boomerang: il risultato è l’attuale clima di diffidenza da parte dei datori di lavoro che, piuttosto di instaurare rapporti di apprendistato in condizioni di scarsa chiarezza, preferiscono puntare ad altre forme di assunzioni agevolate, pur rinunciando a quella fetta importante di incentivi che l’apprendistato porta in dote.
Peraltro alcuni sgravi, introdotti senza una visione organica ma in maniera spot, hanno portato alla “cannibalizzazione” dell’apprendistato stesso: si pensi al bonus Letta per le assunzioni di giovani “svantaggiati”, fino a 29 anni di età.
Sul punto, hanno altresì pesato l’onere di stabilizzazione e il rincaro contributivo apportati dalla legge 92/2012, quest’ultimo sia in termini di aliquote Inps, sia per via del contributo sul recesso, dovuto in caso di mancata “conferma” in servizio al termine della formazione.
A questo si aggiunga l’inerzia di alcune regioni nella regolamentazione dei percorsi formativi così come quella della contrattazione nazionale, dove alcuni comparti non hanno ancora disciplinato le declinazioni tracciate dal Dlgs 167, a distanza di oltre 3 anni dalla sua emanazione.
Alle continue modifiche normative sono seguiti svariati interventi di prassi ma alcuni nodi rimangono aperti: in primis, la formazione. Le regioni devono ancora recepire le linee guida della Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio scorso e neppure l’intervento del Dl 34 permette ai datori di poter contare su un quadro della materia totalmente definito.