Stefania Cordeddu
L’art 1.co. 128, della legge 147/2013 ha disposto con effetto dal 1 gennaio 2014 la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La circolare INAIL n. 25 del 7/05/2014, in riferimento all’esposto articolo, illustra e chiarisce i criteri e le modalità operative per l’applicazione di tale riduzione.
Tale riduzione è applicata anche nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi.
Quali sono i premi e i contributi oggetto della riduzione?
La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l’anno 2014 e per gli anni seguenti e più precisamente:
- Ai premi della gestione industriale, i c.d. premi ordinari;
- Ai premi della gestione navigazione;
- Ai premi speciali di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- Ai contributi assicurativi della gestione agricola riscossi in forma unificata dall’INPS.
Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione:
- I premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
- I contributi per fini assicurativi contro gli infortuni e per il lavoro occasionale accessorio;
- I contributi per l’assicurazione degli apprendisti, riscossi dall’INPS in forma unificata;
- I contributi dovuti per l’assicurazione degli affetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’INPS.
La riduzione percentuale per il 2014 dell’importo dei premi e contributi è pari al 14,17% e si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione. La riduzione si cumula alle altre riduzione o agevolazioni già previste dalla normativa vigente.
Chi sono i destinatari?
Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:
- Inizio delle lavorazioni;
- Lavorazioni iniziate da oltre un biennio;
- Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;
- Gestione assicurativa, es. gestione industria articolata a fini tariffari in industria, artigianato, terziario e altre attività, e tipologia di premio e contributo, es. ordinario, speciale, ad aliquota fissa.
La legge di stabilità del 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione.
- L’andamento infortunistico per le attività iniziate da oltre un biennio è osservato con riferimento ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione. La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola lavorazione svolta dall’azienda con quello medio nazionale previsto per ciascuna lavorazione in questione.
- Per le imprese o soggetti che hanno iniziato l’attività da non oltre un biennio, l’applicazione della riduzione è regolamentata dalle disposizioni degli artt. 19 e 20 del D.M. 12 dicembre 2000.
Riferimenti: Circolare Inail n. 25/2014; art. 1, co. 128, legge 147/2013; D.P.R. 1124/1965; D.M. 12 dicembre 2000; Legge 93/1958; http://www.inail.it.