Quando spettano gli 80 euro in busta paga: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Stefania Cordeddu

 La circolare dell’Agenzia dell’Entrate, n. 8/E del 28/04/2014, fornisce dei chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati, enunciato dall’art. 1 del decreto-legge del 24/04/2014 n.66.

Lo scopo di tale decreto è di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro riconoscendo un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’importo del credito è di 640 € per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 €, ed in caso di superamento di questa soglia il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 €.

Al fine di consentire una rapida fruizione da parte dei beneficiari il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza necessità di richiesta esplicita dei beneficiari.

Chi sono i soggetti beneficiari?

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • Dai redditi di lavoro dipendente;
  • Dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente più specificatamente:
  • Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
  • Le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  • Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Remunerazioni dei sacerdoti,
  • Le prestazioni pensionistiche;
  • Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.
  • Sono esclusi dal credito:
  • I contribuenti il cui reddito non è formato dai redditi specificati;
  • I contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata dai redditi specificati;
  • I contribuenti che sono titolari di un reddito complessivo superiore a € 26.000.

 

  • I sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del credito. Ai sensi del 1 co., dell’art. 23 del DPRN.600/73 vengono indicati come tali:
  • Gli enti e le società indicati nell’art. 73, co.1, del TUIR;
  • Le società e associazioni indicate nell’art- 5 del TUIR;
  • Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • Le imprese agricole;
  • Le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • Il curatore fallimentare;
  • Il commissario liquidatore;
  • Il condominio;
  • Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • Le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
  • I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati.
  • I contribuenti senza sostituto d’imposta hanno la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: Agenzia delle Entrate Circolare n. 8/E, DEL 28/04/2014; ART. 1 del D.L. del 24/04/2014 n. 66, Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati;,art. 23, co. 1-bis, art. 49, co.1, art. 50 co.1, art.13 e 73, 5, 55 del TUIR; art. 23 del DPR n. 600/1973;

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