Alessandro Rota Porta
La gestione delle crisi aziendali porta con sé una serie di criticità e anche il ricorso agli ammortizzatori sociali deve avvenire valutando attentamente tutti i requisiti che le diverse procedure richiedono: è il caso della Cassa integrazione guadagni straordinaria, sulla quale è di recente intervenuto il ministero del Lavoro con la nota n. 0009761/2014.
Con specifico riferimento alle causali di utilizzo correlate all’approvazione a alla proroga dei programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale, il Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative relative alle verifiche ispettive, che scattano d’ufficio in queste ipotesi. Si tratta di linee guida che gli ispettori delle Dtl dovranno seguire per accertare la sussistenza delle condizioni dettate dal Dm 31444 del 20 agosto 2002.
Le imprese che si affacciano alla Cigs per le fattispecie descritte dovranno dunque fare i conti con i nuovi indirizzi che saranno seguiti dagli accertatori nella fase di controllo.
La nota ministeriale si sofferma in via principale sugli aspetti legati alla formazione: infatti, il decreto ministeriale 31444 prevede che il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non possa essere inferiore al 30%. Questa condizione porta con sé alcuni risvolti che – d’ora innanzi – saranno sottoposti allo stretto vaglio in sede di verifica: intanto, la formazione svolta deve essere coerente con il programma presentato e con gli altri investimenti effettuati (anche di carattere produttivo) ma deve altresì sussistere una correlazione tra la formazione e le sospensioni, a maggior ragione nelle ipotesi in cui questa è svolta sul luogo di lavoro, sia quando coinvolge un numero elevato di lavoratori.
L’obiettivo è quello di scongiurare abusi e accertare che l’attività produttiva sia realmente sospesa con riduzione della produzione e che, dunque, il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento e non anche alla produzione ordinaria (nei casi di formazione on-the-job).
E’ bene infine ricordare che – oltre alle attività di formazione e riqualificazione professionale – sia i programmi di Cigs per riorganizzazione aziendale che quelli per ristrutturazione devono contenere indicazioni sugli investimenti produttivi: i primi devono anche avere come presupposto “inefficienze gestionali” collegate ad un’esigenza di modifica/innovazione dell’assetto gestionale e/o produttivo, così come richiesto dall’articolo 1 del citato decreto ministeriale.
Per quanto concerne invece i programmi presentati per ristrutturazione aziendale, gli stessi devono avere come obiettivo l’attuazione di interventi sui processi produttivi, ovvero di razionalizzazione, rinnovo, aggiornamento tecnologico, la cui prevalenza – in termini percentuali – rispetto al complesso degli investimenti previsti, deve riguardare impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo stesso (articolo 4 del Dm 31444).
Un altro requisito specifico, richiesto per entrambe le causali di Cigs descritte, prevede poi che l’ammontare degli investimenti previsti, relativi alle unità aziendali interessate all’intervento, sia superiore all’ammontare degli investimenti effettuati nel biennio precedente. Il calcolo si effettua confrontando la media annuale di questi ultimi (sia quelli della stessa tipologia, sia quelli di diversa tipologia rispetto a quelli programmati) e la media annuale degli investimenti programmati.