Gli emendamenti della Commissione ipotizzano la riscrittura completa del pacchetto di misure previste inizialmente nel DL 34/2014 in materia di apprendistato.
Il primo intervento riguarda la forma scritta del piano formativo, che era stata cancellata dal Decreto Poletti. La nuova norma, se approvata, reintrodurrà l’obbligo di usare tale forma ai fini di prova, ma con una specificazione importante: il piano formativo individuale potrà essere redatto “in forma sintetica”. Si prevede la conferma, al riguardo, di quanto già previsto dal Testo Unico circa la possibilità di redigere il piano sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Sembra un intervento del tutto ragionevole, che non cambierà le prassi gestionali delle imprese, che difficilmente avrebbero concordato verbalmente il piano formativo.
Altra innovazione riguarda il c.d. vincolo di stabilizzazione, che era stato introdotto dalla legge Fornero e abolito dal DL 34/2014. La Commissione lavoro della Camera ipotizza una soluzione intermedia. Si prevede infatti di applicare il vincolo esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno 30 dipendenti. Per tali soggetti, l’assunzione di nuovi apprendisti sarebbe subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti. Secondo la norma proposta dalla Commissione, inoltre, resterebbe ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi. Questo rinvio non è banale, in quanto la maggioranza dei contratti collettivi prevede limiti di portata ben più ampia. Per questo motivo, l’effetto concreto della novità sarà molto ridotto.
Gli emendamenti intervengono anche sulla norma che, per il solo apprendistato qualificante, consente di pagare le ore di formazione in misura pari al 35% delle ore di lavoro; si precisa che la soglia del 35% costituisce un livello minimo, che può essere aumentato dalle parti.
Molto importante la norma che ipotizza di rivedere il rapporto con la formazione regionale (cancellata, in maniera un po’ frettolosa, dal DL 34/2014). A tale proposito, il testo uscito dalla Commissione lavoro pone a carico della Regione l’onere di comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica (che dovranno essere coerenti con le linee guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni il 20 febbraio 2014). Se la Regione non adempie entro tale termine, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.
Viene infine modificato il c.d. Decreto Carrozza, specificando che potranno accedere ai percorsi di apprendistato in alternanza scuola lavoro anche i minori.
(G. Falasca, Il Sole 24 Ore)