Il contratto a termine dopo le modifiche della Commissione Lavoro

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La riforma del contratto a termine cambierà in maniera sostanziale, se saranno approvati in via definitiva gli emendamenti definiti dalla Commissione lavoro della Camera.

La prima novità riguarda le finalità del provvedimento: viene spiegato che lo scopo delle nuove misure è quello di rafforzare le opportunità di ingresso nel mercato del lavoro, senza alterare il principio che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

Altre modifiche sono di maggiore sostanza, come il nuovo regime delle proroghe. Secondo la norma proposta dalla Commissione, si dovrebbe prevedere un tetto massimo di 5 proroghe totali, nell’arco dei 36 mesi, a prescindere dal numero dei rinnovi. Il cambiamento sarebbe doppio, quindi: scenderebbe il numero di proroghe (dalle 8 iniziali) ma, soprattutto, sarebbe fissato un tetto complessivo che si applica a tutti i contratti che vengono stipulati nei tre anni. Il tetto delle 8 proroghe oggi vigente si applica solo al singolo contatto, con la conseguenza che le proroghe totali potrebbero essere decine e decine; con la nuova formulazione, anche se si succedono più contratti le proroghe per le stesse mansioni non possono essere più di 5. Con la nuova norma resterebbe ferma tuttavia la libertà di fare tutti i rinnovi che si vogliono, nel rispetto del limite di durata e del c.d. stop and go.

Sempre in tema di proroghe, viene proposta la cancellazione di quello che era un semplice refuso, il mantenimento dell’onere della prova circa la causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.

Tante – e molto complesse – le novità ipotizzate sui limiti quantitativi. La prima riguarda la somministrazione di manodopera, che dovrebbe essere esclusa dal novero dei contratti che concorrono al raggiungimento del limite del 20% (ma la nuova formulazione rimane abbastanza infelice, e non mancherà di creare qualche problema). La seconda riguarda il criterio di calcolo: l’organico si dovrebbe computare considerando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.

Sempre in tema di organico, si prevede che che i rapporti stipulati in violazione del limite quantitativo si trasformino a tempo indeterminato.

Gli emendamenti della Commissione tentano anche di risolvere lo spinoso tema del regime transitorio e dei limiti quantitativi già previsti dalla contrattazione collettiva. Innanzitutto si chiarisce che la sanzione della conversione non si applica al superamento del limite conseguente a rapporti instaurati prima dell’approvazione del DL 34. Inoltre, si prevede di mantenere l’efficacia dei limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, fino alla scadenza dei contratti stessi. Se non ci sono limiti previsti dalla normativa collettiva, si prevede l’obbligo di rientrare nel tetto del 20% entro il 31 dicembre 2014. Chi non si adeguerà entro tale data, non potrà stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino al rientro nel limite di legge.

La Commissione lavoro ipotizza modifiche anche al tetto di durata massima di 36 mesi, nella parte in cui la legge include nel calcolo anche la somministrazione di lavoro; un emendamento chiarisce che il tetto massimo si applica al contratto a termine, e non a quello di somministrazione, che quindi potrebbe proseguire dopo il raggiungimento dei 36 mesi. La tenuta di questa norma sarà tutta da verificare.

Molto corposo l’intervento sul diritto di precedenza. Per le lavoratrici madri il periodo congedo di maternità potrà concorrere a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza. Inoltre, si stabilisce a carico del datore di lavoro l’obbligo di informare il lavoratore del diritto di precedenza, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.

Da segnalare anche una norma che pone in capo al Ministro del lavoro l’onere di elaborare una relazione sugli esiti occupazionali della riforma, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

Piccoli aggiustamenti interessano anche la disciplina della somministrazione, con l’adeguamento delle norme della legge Biagi al nuovo regime dell’acausalità.

Giampiero Falasca (Il Sole 24 ore, 22 aprile 2014)

 

 

 

 

 

 

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