JobsAct, cosa prevedono le deleghe

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Andrea Maria Salerno
Dopo il Decreto Legge n. 34/2014, il DDL del 05 aprile scorso è il secondo “atto” della riforma del mercato del Lavoro intrapresa dal nuovo governo.
Nello specifico il DDL in questione delegherà al Governo alcune materie che già da diverso tempo necessitavano di una modernizzazione regolatoria fra cui gli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive; la semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi per la gestione del rapporto di lavoro, il riordino delle forme contrattuali e una maggiore tutela della maternità.
Da un prima lettura del provvedimento legislativo si nota come l’attività di riforma del nuovo governo stia cercando effettivamente di semplificare e liberalizzare il mercato del lavoro.
Il DDL prevede in riferimento alle nuove regole circa gli ammortizzatori sociali due distinti campi di applicazione, il primo in riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto, come CIG, CIGS o contratti di solidarietà, ed il secondo in riferimento agli strumenti per la disoccupazione involontaria, oramai sostituiti dalla ASPI.
Per quanto riguarda il primo punto il legislatore, assieme ai Ministeri coinvolti dell’ “Economia” e “Lavoro”, prende in considerazione la necessaria semplificazione delle procedure burocratiche per l’accesso alla integrazione salariale e la riduzione degli oneri contributivi ordinari, attraverso anche procedure standardizzate.
Tuttavia vi saranno limiti di accesso per quelle imprese che intendono chiudere la propria attività o un ramo di essa.
Per quanto riguarda il secondo punto, ed in particolare sulla gestione dell’ASPI, il legislatore ha con slancio affermato che la stessa potrà spettare anche ai lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa. Inoltre il legislatore delegato si è impegnato ad offrire una ulteriore prestazione economica, ma priva di contribuzione figurativa, per quei lavoratori che abbiano già goduto dell’Aspi, ma che si trovino in posizioni particolarmente svantaggiate.
Il legislatore ha quale intenzione quella di razionalizzare la disciplina ASPI in maniera tale da poter offrire tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori.
Una novità viene introdotta per quanto riguarda le politiche attive del lavoro. Infatti il legislatore, visto lo scarso risultato dei centri per l’impiego, vorrebbe costituire un’Agenzia nazionale ad hoc che si occupasse delle politiche del lavoro, attribuendole competenze gestionali anche per l’Aspi.
Tale agenzia dovrebbe sostituire tutti gli enti ed uffici regionali e provinciali operanti nell’ambito dei servizi per l’impiego e ammortizzatori sociali. L’intento, infatti, è quello di razionalizzare e semplificare tali servizi accentrando la gestione ad un unico ente partecipato dallo Stato che subentrerà ai precedenti, sostituendoli.
Proseguendo, il DDL affronta la semplificazione e razionalizzane amministrativa delle comunicazioni e degli adempimenti per la gestione del rapporto di lavoro da parte delle imprese al fine di dimezzarne il numero.
Il fine del DDL sarebbe quello di ridurre non solo le problematiche amministrativo gestionali del rapporto di lavoro attraverso, appunto, una semplificazione e riduzione degli atti amministrativi, ma anche, se nel caso, attraverso l’intervento di interpretazioni autentiche. Tale ultima circostanza sarebbe doppiamente efficace, in quanto ridurrebbe anche il contenzioso in materia. Ulteriori modifiche si attendono anche per quanto riguarda il regime sanzionatorio.
Il legislatore delegato, altresì, si impegna a stilare, una volta analizzate l’efficacia dei vari contratti di diritto del lavoro, un nuovo T.U. inerente le tipologie contrattuali da poter applicare al rapporto di lavoro con la possibilità di introdurne, in via sperimentale, ulteriori tipi rispetto a quelli ad oggi esistenti.
Nel DDL viene introdotto anche il dibattuto minimo salariale orario. Tuttavia, l’ipotesi è solo eventuale e non sarà un’imposizione statale, ma ci sarà sempre bisogno della consultazione con le parti sociali.
Infine allo scopo di garantire un adeguato sostegno alla genitorialità, il DDL intende aumentare la platea delle lavoratrici che possano godere delle tutele alla maternità solitamente previste per le lavoratrici subordinate.
La validità della delega per l’attuazione del DDL è di 6 mesi dalla vigenza del DDL stesso.

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