Lotta agli abusi sui minori: le norme sul lavoro

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Stefania Cordeddu

Il D. Lgs. n. 39/2014 sulla lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, nell’art. 2 interviene sul D.P.R. N. 313/2002, introducendo l’art. 25 bis. Tale articolo stabilisce un ulteriore onere per il datore di lavoro, che svolge un’attività d’impresa che lo pone a diretto contatto con dei minori, come scuole, palestre, piscine e così via.

In questi casi, chi vuole assumere una persona per svolgere un’attività professionale o un’attività di volontariato che comporti contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale deve risultare l’assenza di condanne penali ai sensi degli articoli:

  • 600-bis c.p., prostituzione minorile;

600-ter c.p., pornografia minorile;

600-quater c.p., detenzione di materiale pornografico;

600- quinquies c.p., iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;

609-undecies c.p., adescamento di minorenni.

Inoltre dovrà risultare dal casellario giudiziale anche l’assenza di misure interdittive che comportino divieto di contatti diretti e regolari con i minori.

Cosa accade al datore di lavoro inadempiente?

  • La stessa norma recita che il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000,00 e euro 15.000,00.

La competenza all’applicazione della sanzione sembra essere in capo agli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, si attende comunque un chiarimento amministrativo.

Tale documento diventa in questo caso elemento essenziale e necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche per quella volontaria.

Trascorsi i 15 giorni di vacatio, il decreto legislativo entrerà in vigore il 6 aprile.

Sorge ragionevole, in riferimento all’esposta norma, chiedersi se la disciplina è estendibile anche alla Pubblica Amministrazione. Dato il ruolo centrale svolto da quest’ultima sulle attività che comportano contatto diretto e regolare con i minori, la risposta non può che essere affermativa.

Infatti la ratio della norma è quella di garantire una maggiore tutela dei minori e risulterebbe assolutamente ingiustificata l’esclusione del datore di lavoro pubblico, che tra l’altro gioca un ruolo centrale in materia.

 

Riferimenti: D.Lgs. n. 39/2014 art. 2; D.P.R. n. 313/2002 art. 25 bis; art. 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies, 609-undieces c.p.; http://www.dplmodena.it/.

 

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