Gli incentivi per il reimpiego dei lavoratori licenziati

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Stefania Cordeddu

Con la circolare INPS n. 32 del 13.03.2014 decorre il termine per la domanda di ammissione al beneficio introdotto dal Decreto Direttoriale n. 264/2013, modificato dal Decreto n. 390/2013, a favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi precedenti dal licenziamento. Per giustificato motivo oggettivo s’intende il motivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
Al fine dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale beneficio è subordinato alle condizioni di regolarità contributiva, di rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro, di rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il beneficio si applica nei seguenti casi:
• A decorrere dal primo gennaio 2013 e può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile.
Lo stesso beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della piccola mobilità.
• Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata se alla data della seconda o successiva assunzione, non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento.
• Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, si precisa che il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi.
• In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione spetta il beneficio per 12 mesi in favore dell’agenzia, eventualmente diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a dodici mesi, in conseguenza di godimenti diretti o indiretti dell’incentivo.
La durata e la misura del beneficio:
• In caso di rapporto a tempo determinato di durata inferiore ai sei mesi il bonus spetta per una misura e durata proporzionalmente ridotte.
• In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato ai sensi del decreto ministeriale, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi.
• In caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti alla piccola mobilità, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione.
• In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio è proporzionalmente ridotto.
Nell’ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieni, il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione. Nel caso contrario di riduzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time, il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus.

• In caso di apprendistato, il previsto beneficio non è applicabile perché l’apprendistato gode già di un regime contributivo agevolato previsto da altre disposizioni dell’ordinamento.

La domanda di ammissione ai benefici:

• Per accedere agli incentivi è necessario inoltrare all’INPS specifica domanda, la quale va presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esaminata circolare. La domanda dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.

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