Proposta choc per l’apprendistato: basta riforme. Le nuove (superflue) misure del JobsAct

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La riforma dell’apprendistato professionalizzante si sviluppa lungo tre principali linee guida. Viene meno l’obbligo di usare la forma scritta per il piano formativo, cambiano le regole per la formazione regionale, e si cancella l’obbligo di stabilizzare una quota minima di apprendisti.

La misura che ha fatto più discutere riguarda il rapporto tra formazione aziendale e formazione professionalizzante.

Prima del DL n. 34/2014, il Testo Unico assegnava al contratto collettivo un ruolo centrale nella disciplina del percorso formativo dell’apprendista; questa scelta veniva tuttavia bilanciata dalla salvaguardia di un ruolo, seppure marginale, per le Regioni, che avevano la possibilità di organizzare la formazione pubblica (per la quale proprio di recente erano stato approvate delle linee guide uniformi per tutto il territorio nazionale). Il sistema si reggeva, quindi, su due gambe: la formazione prevista dal contratto collettivo, finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, e la formazione pubblica, per acquisire competenze di base e trasversali.

Con il DL n. 34/2014 questo meccanismo viene messo in discussione, con la dichiara finalità di rendere meramente facoltativa la formazione regionale.

Questa scelta – fondata su valide ragioni, connesse ai troppi disguidi che la frammentazione locale ha creato su questa materia – dovrà fare i conti con due tipi di problemi tecnici. Il primo è di tipo testuale: la nuova formulazione del Testo Unico non dice con chiarezza che l’azienda è libera di saltare la formazione regionale. Si dice una cosa diversa, e cioè che la formazione aziendale “può essere integrata” da quella regionale, ma non viene meno la delega alle Regioni a disciplinare la materia. Questa considerazione si lega con il secondo problema tecnico della riforma: la norma sembra porsi in conflitto con il Titolo V della Costituzione, che assegna alle Regioni competenze rilevanti in materia di formazione professionale.

Meno dubbia è la disposizione che cancella l’obbligo di usare la forma scritta per il piano formativo. Questa innovazione, infatti, non fa venire meno – non potrebbe mai farlo, in quanto gli sgravi contributivi non possono essere concessi senza un collegamento con la formazione – l’obbligo di realizzare un percorso formativo coerente con la qualifica che si vuole conseguire. Viene solo ampliata la facoltà di provare con qualsiasi mezzo l’esistenza del piano, ma l’impatto concreto dovrebbe essere minimo; pare difficile immaginare, infatti, che un datore di lavoro intenzionato ad investire sull’apprendistato rinunci a mettere per iscritto un piano formativo.

Non suscita alcun dubbio – e pare destinata a stimolare concretamente l’utilizzo del contratto – è la norma che cancella con effetto immediato gli obblighi di stabilizzazione; va tuttavia considerato che gli eventi accordi collettivi che stabiliscono impegni di questo tipo resteranno in vita fino all’eventuale modifica.

E’ importante che che in fase di conversione questi dettagli tecnici vengano chiariti. La riforma, infatti, può aiutare a togliere definitivamente l’alibi dell’eccessiva complessità dell’apprendistato, a condizione che non apra la strada a nuove incertezze e che non renda necessario, tra qualche mese, un altro intervento. Dal 2011 ad oggi, la normativa ha subito più di dieci ritocchi legislativi (oltre ai rinnovi collettivi e alle norme regionali). La spiegazione del mancato decollo dell’apprendistato sta in gran parte dentro questo numero.

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore)

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