Contratto a termine: quelle imprecisioni da correggere per non ricadere negli errori del passato

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Alessandro Rota Porta

Sarà flessibilità vera? Oppure è concreto il rischio che una formulazione non felice lasci ancora una volta spazio al contenzioso? Ad un’attenta lettura del Dl 34/2014 non sono pochi i rivolti tecnici che dovranno essere precisati, si auspica attraverso opportuni interventi chiarificatori in sede di conversione della norma.
In merito alla rinnovata disciplina del contratto a termine, i punti che destano le maggiori perplessità sono tre: in primo luogo la questione delle otto proroghe. La disposizione è andata a sostituire la medesima previsione del Dlgs 368/2001 che in precedenza prevedeva la possibilità di instaurare una sola proroga. La lettura comparata del testo modificato con quello ante Dl 34 fa presumere che le otto proroghe possano essere riferite al singolo contratto a termine e non come massimale applicabile come sommatoria – anche di diversi rapporti di lavoro a termine – nell’arco dei 36 mesi, entro i quali il rapporto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato.
Viceversa sarebbe stato opportuno l’inserimento di una locuzione che andasse a precisare un diverso principio.
In secondo luogo, non è chiaro se la predetta previsione sia applicabile ai contratti a termine in corso al 21 marzo scorso ovvero solo a quelli stipulati a partire da tale data.
Infine, sorgono criticità sul limite di contingentamento del 20% di contratti a termine sul totale dell’organico complessivo del datore di lavoro: la norma non ha tolto la competenza a disciplinare in materia da parte dei Ccnl e quindi l’effettiva portata della stessa potrebbe risultare depotenziata dalla contrattazione nazionale.

2 comments

  1. Una domanda: per i contratti (ad es. di somministrazione) in corso con scadenza prossima, cosa consigliate di fare? Prorogare secondo le vecchie regole oppure terminare il contratto e ripristinarlo secondo le nuove regole? In questo caso, ovviamente, e’ quasi impossibile rispettare lo stop&go….

    1. In via cautelativa sarebbe opportuno lasciarlo scadere ed instaurarne uno nuovo con le regole di cui al Dl 34. A meno che sia ancora spendibile la (sola) proroga.

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