Per gestire la crisi i dipendenti coop possono usare i propri ammortizzatori sociali

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Alessandro Rota Porta

Nuove chance per uscire dalle crisi aziendali: tra le pieghe del Dl 145/2013, l’articolo 11 ha introdotto una previsione che consente ai lavoratori dipendenti di imprese che si trovino in situazioni di difficoltà di far proseguire l’attività delle stesse, attraverso la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali a cui avrebbero avuto diritto.
In particolare, nelle ipotesi di affitto o di vendita di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti delle medesime hanno diritto di prelazione per l’affitto o l’acquisto delle aziende stesse.
In sostanza, qualora i dipendenti decidano di associarsi sotto forma di cooperativa, possono portare avanti l’attività dell’impresa presso la quale erano assunti.
La norma – per sostenere questo tipo di operazioni – ha altresì previsto che l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alle società cooperative descritte costituisca titolo affinché i lavoratori coinvolti possano richiedere il pagamento anticipato degli ammortizzatori a loro spettanti: nella versione originaria del decreto, questa opportunità era stata assegnata solo a quei soggetti potenziali percettori dell’indennità di mobilità, quindi quelli destinatari di licenziamenti collettivi da parte di datori di lavoro con più di 15 dipendenti.
La disposizione è contenuta nell’articolo 7, comma 5, della legge 223/1991: questa prevede la corresponsione anticipata del sussidio di mobilità in capo ai lavoratori che ne facciano richiesta, per intraprendere un’attività autonoma o per associarsi in cooperativa, come nel caso in esame.
I riferimenti operativi sono invece regolati dalla circolare Inps n. 174/2002; si ricorda, peraltro, che la durata dell’indennità di mobilità andrà a scadere il 31 dicembre 2016, come previsto dalla legge 92/2012.
La formulazione legislativa originaria escludeva però dall’anticipazione degli ammortizzatori tutti quei lavoratori che avessero voluto esercitare il diritto di prelazione se assunti da imprese fino a quindici dipendenti: in sede di conversione del Dl 145 è stata fatta rientrare anche questa categoria di soggetti, che potranno quindi richiedere l’anticipazione dell’indennità Aspi a loro spettante. Resta inteso che gli stessi debbano presentare i requisiti di accesso all’ammortizzatore.
In questa ipotesi, occorre fare riferimento all’articolo 2, comma 19, della legge 92/2012, che disciplina appunto la liquidazione anticipata delle prestazioni di Aspi e mini Aspi al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo (a titolo sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015). Sul punto è intervenuto il decreto attuativo n. 73380 del 29 marzo 2013 e la circolare Inps 145/2013.
I lavoratori che intendano avvalersi della suddetta opzione devono inoltrare all’Inps un’apposita istanza entro la fine del periodo di fruizione dei trattamenti stessi e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma. Le modalità per l’invio prevedono l’utilizzo dei servizi telematici dell’Inps oppure del Contact Center nonché la documentazione necessaria per certificare l’avvio dell’attività lavorativa in forma autonoma.

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