Le sanzioni per lo straordinario fuori busta

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Alessandro Rota Porta

In tema di orario di lavoro, è interessante l’intervento del Lavoro avvenuto con la nota 2642 del 6 febbraio 2014, volto a chiarire il regime sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di corresponsione di somme a titolo di lavoro straordinario “fuori busta”.
Se il datore di lavoro paga lo straordinario “in nero”, rischia, infatti, di incappare in una doppia sanzione: la prima è quella inerente il mancato rispetto di quanto dettato dagli articoli 1 e 3 della legge 4/1953; l’altra, scaturisce dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 66/2003.
In base alla legge 4, il datore di lavoro è obbligato a consegnare al lavoratore, all’atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga in cui devono essere indicati il nome, il cognome, la qualifica professionale, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione, con distinta indicazione anche delle trattenute operate. Questa disposizione vuole consentire al lavoratore una verifica degli elementi che compongono la retribuzione e delle trattenute effettuate dal datore di lavoro.
In seguito, il Dlgs 66 del 2003 ha previsto che le ore di lavoro straordinario devono essere non solo computate a parte ma anche compensate con le maggiorazioni retributive indicate dai contratti collettivi di lavoro. La contrattazione collettiva può altresì consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, il lavoratore usufruisca di riposi compensativi.
La finalità della norma è di consentire al dipendente il controllo che le ore di straordinario indicate in busta paga corrispondano a quelle da lui effettivamente svolte e che le stesse siano state calcolate con la maggiorazione contrattualmente prevista.
In realtà, entrambi gli obblighi erano già stati dettati dal Rdl 692 del 1923, secondo il quale si doveva computare “a parte” il lavoro straordinario e retribuirlo “con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10% o con un aumento corrispondente sui cottimi”.
Ma veniamo alle sanzioni: in pratica, se il datore di lavoro conteggia lo straordinario nella retribuzione che eroga al lavoratore, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applica la maggiorazione corretta, viola l’articolo 5, comma 5, del Dlgs 66/2003 ed è punito con la sanzione amministrativa che va da 25 a 154 euro (se il comportamento illecito è riferito a più di cinque lavoratori o si verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione va da 154 a 1.032 euro).
Se, invece, il datore di lavoro paga lo straordinario “fuori busta”, consegnando quindi al dipendente una prospetto paga infedele, viola quanto disposto dalla legge 4/1953 ed è soggetto alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 ad un massimo di 770 euro.
La nota ministeriale in commento ha specificato che – quando lo straordinario viene pagato “fuori busta” – va applicata la sanzione prevista dalla legge del 1953; se, però, emerge un’ulteriore illiceità nella condotta, con riferimento alla corresponsione di maggiorazioni retributive inferiori rispetto a quelle previste dai Ccnl, scatta altresì la violazione di cui al Dlgs 66/2003, con la conseguente applicazione del cumulo delle due ipotesi sanzionatorie.

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