Sanzioni più leggere per l’orario di lavoro

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Alessandro Rota Porta

Sanzioni più “leggere” in materia di orario di lavoro: è questo l’ effetto della conversione in legge del Dl 145/2013 (legge n. 9/2014) – il cosiddetto pacchetto “Destinazione Italia” – che nella versione originaria aveva decuplicato alcuni importi.
Infatti, la portata dell’intervento normativo è stata ammorbidita e contingentata al raddoppio di alcune sanzioni amministrative.
In particolare, ci stiamo riferendo al comma c), dell’articolo 14, del decreto 145, che – attraverso la modifica dei commi 3 e 4, dell’articolo 18-bis, del Dlgs 66/2003 – ha previsto l’incremento in misura doppia degli importi sanzionatori inerenti le violazioni della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, del riposo settimanale e di quello giornaliero.
La disposizione in oggetto si applica alle condotte illecite commesse dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del Dl 145; restano comunque fuori dall’aumento le sanzioni correlate alla violazione di cui al comma 1, dell’articolo 10, del Dlgs 66, relative al godimento delle ferie.
Con la conversione in legge del decreto 145 si viene quindi a sbloccare lo stand-by disposto dal Lavoro con la lettera circolare 22277 del 27 dicembre 2013: in via cautelativa, infatti, la linea del ministero era stata quella di attendere il testo definitivo per la notificazione dei verbali riferiti alle violazioni poste in essere dal 24 dicembre 2013, così da commisurare con certezza gli importi sanzionatori.
Ma vediamo punto per punto le novità.
Riguardo alla durata massima settimanale dell’orario di lavoro, l’articolo 4, del Dlgs 66/2003 prevede che la stessa non possa superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, incluse le ore di straordinario. Il rispetto della media deve avvenire nell’ambito di un periodo di riferimento, di norma, pari a 4 mesi, fatte salve specifiche disposizioni della contrattazione collettiva. Sul punto, il Lavoro (circolare 8/2005) ha chiarito che nel computo delle ore, oltre alle ferie ed alla malattia – già escluse dallo stesso decreto – non devono essere considerate anche le assenze dovute a gravidanza ed infortunio; tutti i restanti periodi di assenza, con diritto alla conservazione del posto, sono invece ricompresi nell’arco temporale di riferimento, sia pur con indicazione delle ore pari a zero.
Nell’attuale formulazione legislativa, la sanzione per il superamento dei suddetti limiti è ora compresa tra 200 e 1.500 euro; se però la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di riferimento, l’importo sale da 800 a 3.000 euro. Inoltre, se nella violazione sono coinvolti più di 10 lavoratori o si è protratta per almeno cinque periodi, la sanzione va da 2000 a 10.000 euro.
L’altro aumento riguarda poi le violazioni correlate al mancato rispetto del riposo settimanale: l’articolo 9, del Dlgs 66/2003, stabilisce che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, ad eccezione delle casistiche previste dalla norma stessa.
Con le modifiche apportate dalla legge 133/2008, il periodo di riposo consecutivo deve essere calcolato come media in un arco temporale non superiore a 14 giorni.
Nel caso del mancato rispetto del riposo settimanale, si applica la sanzione prevista per il supero delle quarantotto ore settimanali di media, con gli stessi importi e scaglioni di cui sopra.
Infine, in materia di riposo giornaliero, le nuove sanzioni prevedono l’importo da 100 a 300 euro se la violazione coinvolge fino a cinque lavoratori o due periodi di riferimento; gli importi passano da 600 a 2.000 euro, se la stessa si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore; se riguarda più di dieci lavoratori o almeno cinque periodi, l’importo va da 1.800 a 3.000 euro.
Si precisa che le condotte di cui sopra fanno riferimento al mancato rispetto del diritto del lavoratore ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (comma 1, dell’articolo 7, del Dlgs 66/2003): lo stesso va fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Si ricorda, infine, che le violazioni in materia di orario di lavoro non possono accedere alla procedura di diffida prevista dall’articolo 13 del Dlgs 124/2004.

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