#JobsAct: i quattro errori (che si possono ancora correggere) della norma sui contratti a termine

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La bozza di decreto legge sul lavoro a termine contiene ben 4 errori, cui bisogna rapidamente riparare prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vediamoli in breve:

– Al contrario di quanto ha detto Poletti, non è stata rimossa in via generale la causale dei contratti a termine. Nella norma che ora circola, è stata solo resa più ampia la deroga applicabile ai “primi contratti””, che sale da 12 a 36 mesi.

– il nuovo contratto acausale puòessere prorogato ma ….con causale! Ma se viene meno l’obbligo di indicare la ragione nel primo contratto, che senso ha richiederla nei contratti successivi?

– la proroga senza limiti viola la Direttiva Comunitaria n. 70 sul lavoro a termine. Secondo la norma, gli Stati Membri di devono limitare proroghe indiscriminate. Questo vuol dire che è necessario stabilire il numero massimo di proroghe ammesse dalla legge.

– le norme sul contratto a termine devono raccordarsi meglio con la somministrazione, che viene riformata in maniera sbrigativa e, a quanto sembra, quasi involontaria.

Matteo, oltre al verso, cambia anche il Decreto!

Ecco il testo che sta circolando in queste ore (coincidente con il comunicato del Ministero, ma non con le dichiarazioni del Ministro)

Art. 1

(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine)

 

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all’articolo 1:

1) al comma 01 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo;

2) al comma 1-bis, lettera a), le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”;

 

b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da “la proroga” fino a “si riferisca” sono sostituite dalle seguenti: “le proroghe sono ammesse a condizione che siano richieste da ragioni oggettive e si riferiscano”.

4 comments

  1. In realtà alcune delle osservazioni di cui sopra sono un po’ imprecise.
    Non è vero che la proroga del contratto acausale debba essere giustificata con una causale.
    Non è stata prevista una proroga senza limiti: bisognerà sempre rispettare il limite massimo di durata di 36 mesi, posto che il nuovo comma 1 bis lett. a) con le sostituzioni indicate dalla bozza reciterebbe “Il requisito di cui al comma 1 non e’ richiesto:a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi comprensiva di eventuale proroga”

    Piuttosto mi soffermerei sul fatto che, sulla base di tali modifiche, il comma 01 reciterebbe così:
    ” 01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
    costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo”
    Il che introduce un vincolo universale di contingentamento: i lavoratori a termine presenti in azienda, siano essi assunti con contratto “tradizionale” che acausale, potranno rappresentare solo un quinto dell’organico. Tale modifica supererebbe tutti i limiti meno favorevoli introdotti dalla contrattazione collettiva e potrebbe invece introdurre limiti di utilizzo in settori ove invece i contratti collettivi nulla prevedevano.

    1. Per la proroga sono richieste “ragioni oggettive”: cosa sono, se non una causale?
      Il limite massimo di 36 non è un tetto, in teoria si potrebbero fare centinaia di proroghe, l’UE non lo ammetterebbe mai .
      La modifica avrebbe senso, concordo.
      GF

      1. come precisato dallo stesso ministero (circolare 35/13) alla proroga si applica la disciplina dell’articolo 4 del Dlgs 38/01, ad eccezione del requisito relativo alla «esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga». Ciò significa che sarà ammessa una sola proroga e che essa dovrà riferirsi alla stessa attività lavorativa per cui il contratto è stato stipulato. D’altronde sarebbe paradossale eliminare la causale per l’assunzione ma non per la proroga.
        Il limite dei 36 è di fatto un tetto, nel senso che consente di assumere con contratto acausale per tale periodo massimo, che è comprensivo della proroga.
        La proroga ex art. 4 è concessa una sola volta, e non credo che il contratto acausale sia esentato da tale disciplina.

  2. Effettivamente il testo della bozza di decreto legge manca di coordinamento, credo però che le proroghe del contratto acausale , vadano riferite l comma 1bis dell’articolo 1 e non all’articolo 4 e che quindi mantengano la acausalutà, anche se il singolare “proroga” non corretto, mi suscita un po’ di…panico.

    (le ragione non sono richieste): “a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per
    lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;”

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