Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […] marzo 2014;
Sulla proposta di […];
EMANA
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato
Art. 1
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 01 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo;
2) al comma 1-bis, lettera a), le parole “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”;
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da “la proroga” fino a “si riferisca” sono sostituite dalle seguenti: “le proroghe sono ammesse a condizione che siano richieste da ragioni oggettive e si riferiscano”.
Art. 2
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato)
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) forma scritta del contratto e del patto di prova”;
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono soppressi;
b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.”;
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole “, è integrata,” sono sostituite dalle seguenti: “, può essere integrata,“.
Capo II
Misure di semplificazione in materia di servizi per il lavoro e di verifica
della regolarità contributiva
Art. 3
(Elenco anagrafico dei lavoratori)
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole “le persone” sono sostituite dalle seguenti: “i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”.
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole “nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo”, sono sostituite con le seguenti: “in qualsiasi ambito territoriale dello Stato”.
Art. 4
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva)
1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in tutti i casi in cui in luogo del DURC è prevista l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva, non rileva la data alla quale l’interessato ha dichiarato di essere in regola ai fini contributivi e assicurativi ovvero la data in cui la dichiarazione è stata resa dall’interessato;
d) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, cessa l’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla stessa data sono inoltre sono abrogate tutte le disposizione di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la parola “prevista” è sostituita dalle seguenti: “sempre richiesta” e le parole ”in quanto compatibile” sono soppresse.