Cessione di azienda valida anche se il ramo è costruito al momento della vendita

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La normativa italiana sul trasferimento di azienda non viola il diritto comunitario, nella parte in cui consente al cedente e al cessionario di identificare un ramo di azienda al momento della cessione, anche se questo prima di allora non esisteva come entità autonoma. Questa la conclusione cui è giunta una sentenza emanata ieri dalla Corte di Giustizia Europea (causa C458/12), avente ad oggetto la conformità dell’art. 2112 del codice civile (nella parte modificata dalla legge Biagi nel 2003) rispetto alla direttiva 2001/23 sui trasferimenti di azienda. La questione è stata proposta da un Tribunale italiano (quello di Trento), nel corso di una controversia avente ad oggetto il conferimento di un ramo di azienda, che non esisteva prima delle cessione, ma era stato costruito dalle parti solo momento di essere venduto.

I lavoratori trasferiti a seguito di tale operazione hanno lamentato la violazione del diritto comunitario da parte dell’azienda, sostenendo che il segmento di impresa presso il quale erano addetti non poteva essere qualificato come ramo azienda (e, di conseguenza, hanno chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia del trasferimento del proprio rapporto di lavoro).

In relazione a tale vicenda, il Tribunale di Trento ha deciso di sottoporre alla Corte due questioni pregiudiziali. La prima riguardava la possibilità per uno Stato Membro di qualificare come ramo di azienda non solo quelle parte di impresa preesistenti alla cessione, ma anche quelle identificate come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (possibilità ammessa dall’art. 2112 del codice civile, nella parte riscritta nel 2003 ad opera della legge Biagi).

A tale domanda, la Corte dà una risposta articolata. Osserva la sentenza che, secondo la direttiva n. 23 del 2001, la nozione di trasferimento di azienda presuppone l’esistenza, già prima del trasferimento, di un’autonomia funzionale sufficiente; pertanto, secondo la Corte, i trasferimenti di parti dell’azienda che sono privi di questa autonomia funzionale non ricadono nell’ambito di applicazione delle direttiva 2001/23.

Questo non vuol dire, tuttavia, che tali trasferimenti sono illegittimi oppure inefficaci. Infatti, secondo la sentenza, nulla vieta ad uno Stato membro di consentire l’applicazione del regime tipico del trasferimento di azienda anche a operazioni di cessione che riguardano segmenti produttivi che acquistano autonomia funzionale solo al momento in cui sono venduti.

La seconda questione proposta dal Giudice italiano aveva per oggetto la possibilità di applicare il regime del trasferimento di azienda ai casi nei quali l’impresa cedente eserciti, dopo il trasferimento, un intenso potere di supremazia nei confronti della cessionaria, che si manifesta attraverso uno stretto vincolo di committenza ed una commistione del rischio di impresa. Su questo punto, la Corte rileva che non ci sono ostacoli all’applicazione della direttiva sul trasferimento di azienda, escludendo quindi che la cessione dei rapporti di lavoro in situazioni come quella appena descritta sia contraria al diritto comunitario.

Queste pronunce potranno avere un forte impatto sul contenzioso in tema dei esternalizzazione dei rami di azienda; da anni si dibatte sulla coerenza della normativa italiana col diritto comunitario, la risposta che offre la Corte dovrebbe rimuovere ogni dubbio al riguardo.

Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore 7 marzo 2014

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