Stefania Cordeddu
Con l’accordo del 20 febbraio 2014 la Conferenza Stato-Regione, ha sottoscritto le nuove linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Al fine di garantire una effettiva formazione, la nuova disciplina stabilisce che l’offerta pubblica è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione regionale, inoltre semplifica la procedura che le aziende devono seguire.
Vediamo nel dettaglio le novità dell’offerta formativa pubblica:
• l’offerta pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è obbligatoria. La sua disciplina è però demandata alla regolamentazione regionale, anche attraverso accordi specifici. La sua durata e i suoi contenuti sono determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
• 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
• 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale;
• 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
Tale durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi.
Per l’acquisizione formativa di competenze di base e trasversali deve, a livello indicativo, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
• Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
• Organizzazione e qualità aziendale;
• Relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
• Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
• Competenze di base e trasversali;
• Competenze digitali;
• Competenze sociali e civiche;
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
• Elementi di base della professione o mestiere.
La formazione dovrà essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati; si realizza di norma nella fase iniziale del contratto di apprendistato e dovrà prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.
• Le imprese che non si avvalgono dell’offerta pubblica ed erogano direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali devono disporre di standard minimi necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo. Le medesime devono almeno disporre:
• Di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
• Di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
• Il piano formativo individuale resta obbligatorio solo ed esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
• La registrazione della formazione: l’impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. In mancanza del libretto formativo la registrazione verrà effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino.
• Le imprese che hanno sedi in più regioni, per l’offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
Riferimenti: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Balzano del 20 febbraio 2014 n. 32; art. 2 del D.L. 76/2013, convertito dalla L. 99/2013; art. 4 D.Lgs. n.167/2011; Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DEL 10/10/2005; http://www.dplmodena.it.