#Destinazione Italia: poche idee sul lavoro

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Marco Proietti
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Le aspettative sul Decreto “Destinazione Italia” n. 145/2013 (in prossima conversione) sono state molte, ma tutte destinate ad essere disattese, quantomeno per quello che riguarda il mercato del lavoro.

E’ d’obbligo una banale premessa.

L’attuale situazione italiana, di flessione economica, se non anche di vera e propria crisi, impone un’accelerazione ai provvedimenti che riguardano il mercato del lavoro al fine di garantire non solo una ripresa ma perfino lo sviluppo delle attività industriali; tale scelta non è facile, e ci si divide su quale percorso scegliere per semplificare il sistema in senso assoluto: da un lato un ripensamento delle relazioni industriali, con connessa rivalutazione anche del ruolo e del concetto stesso di rappresentanza sindacale, dall’altro lato la spinta verso una semplificazione legislativa, nonché verso una maggiore flessibilità in entrata e in uscita da un rapporto di lavoro.

In realtà la Legge di Stabilità 2014 ed il Decreto Destinazione Italia non offrono alcun appiglio in tale senso e sono tristemente destinati a rimanere solo belle parole.

​Basta una rapida lettura del D.L. 145/2013 per rendersi conto del mancanza di provvedimenti veri a favore delle imprese e del rilancio dell’economia, in quanto tutto il corpo del Decreto è composto da formule vaghe e che nella migliore ipotesi rinviano a successivi decreti: se fosse un ricorso lavoro ex art. 414 c.p.c. bisognerebbe dichiararne l’inammissibilità per genericità della domanda!

​Ecco quindi che gli artt. 2 e 12 si limitano a fissare forme di sostegno per la creazione di micro e piccole imprese “…a prevalente o tale partecipazione giovanile o femminile” con particolare attenzione alle agevolazioni per l’accesso al credito: in questo caso, si parla della possibilità di concessione di mutui a tasso zero per una durata massima di 8 anni e poi si indicano le imprese destinatarie del provvedimento ovvero:
​a) le imprese costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
​b) le imprese di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6.8.2008;
​c) le imprese costituite in forma societaria;
​d) le imprese in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero di donne.

​Silenzio assoluto sulle imprese già esistenti e che, quotidianamente, cercando di rilanciare la propria attività produttiva e commerciale.

​Ancora, l’art. 5 parla di semplificazioni per l’internazionalizzazione delle imprese e facilitazioni per le start-up innovative, di ricerca e studio: con la matassa di norme del lavoro presenti in Italia, ed una Giustizia ai minimi termini, appare piuttosto difficile che questa norma possa davvero incentivare nuovi investimenti. Nessun facile “disfattismo” è la semplice realtà: un sistema giuridico che non garantisce la certezza delle regole applicate non può, evidentemente, essere appetibile ad investitori. Italiani o stranieri che siano.
​Gli unici provvedimenti di un certo interesse sono quelli previsti dagli articoli 11 e 14, in materia di risoluzione di crisi aziendali e lotta al lavoro sommerso.

​L’art. 11 stabilisce che nel caso di affitto o di vendita di azienda – o anche semplicemente di ramo d’azienda o di complessi di beni – o comunque nel caso di contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l’affitto o l’acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’impresa che è stata sottoposta a tali misure: l’idea di fondo, è evidente, riguarda un tentativo di rendere più stringente la partecipazione dei lavoratori/soci alla società ed alla gestione delle stessa. Il comma 3, invece, stabilisce che l’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita a tali società cooperative, costituisce “… titolo ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l’applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa”.

​L’art. 14, invece, parla di aumento delle sanzioni in caso di lavoro sommerso che ad oggi sono le seguenti
​i) da Euro 1.500,00 ad Euro 12.000,00 per ogni lavoratore irregolare, oltre ad Euro 150,00 per ogni giornata di lavoro effettiva;
​ii) da Euro 1.000,00 ad Euro 8.000,00 per ogni lavoratore irregolare, maggiorato del 30% per ogni giornata di lavoro svolta, nel caso in cui il lavoratore risulti occupato per un periodo lavorativo successivo.
​Con la maggiorazione del 30% la sanzione varia da Euro 1.950,00 ad Euro 15.600,00 per ciascuna lavoratore irregolare, oltre ad Euro 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo, mentre per il secondo tipo si varia da Euro 1.300,00 ad Euro 10.400,00 per ogni lavoratore irregolare ed una maggiorazione di Euro 39,00 per ogni giornata di lavoro effettivo nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

​Troppo poco, anzi, quasi nulla.

​Anche i provvedimenti sul lavoro sommerso appaiono solo palliativi: l’aumento di organico per un massimo di 250 unità è veramente marginale se realmente si vuole porre un freno al lavoro “in nero”.

​Le restanti disposizioni offrono sicuramenti spunti interessanti, ma senza uno stanziamento dei fondi e senza una vera semplificazione normativa resteranno lettera morta.

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