Apprendistato: con le linee guida sulla formazione regionale, si completa il quadro normativo

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Le linee guida adottate dalla Conferenza Stato Regioni in materia di apprendistato professionalizzante dovrebbero agevolare l’adozione di una disciplina uniforme della parte di formazione che deve essere organizzata dalle Regioni (quella di base). Non cambia nulla invece per quanto riguarda la formazione professionalizzate, volta cioè ad insegnare il mestiere all’apprendista, in quanto per questa parte del percorso formativo l’obiettivo di centralizzare le regole è stato già ampiamente realizzato con il Testo Unico del 2011, che ha attribuito la competenza a regolare questa parte del percorso ai contratti collettivi, anche se il mercato del lavoro non ha compreso fino in fondo questa innovazione.
Come si diceva, le linee guida si preoccupano di regolare la formazione di competenza regionale che, secondo il Testo Unico, non può avere una durata superiore a 40 ore annue. L’accordo riformula questo limite, stabilendo che nel corso dell’intero periodo di apprendistato devono essere fatte 120 ore di formazione (quindi, 40 all’anno), per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria. Il tetto scende ad 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria o di qualifica o diploma, e scende ulteriormente a 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equivalente.
Questi tetti possono essere ridotti ancora per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti, uno o più moduli formativi.
L’intesa definisce poi quali sono i contenuti della formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, tra cui sicurezza sul lavoro, organizzazione aziendale, comunicazione, diritti e doveri, competenza digitale, elementi della professione.
Sono regolate anche le modalità di svolgimento della formazione – che deve essere svolta in ambienti adeguatamente attrezzati, ma è ammessa anche a distanza – e il momento del suo svolgimento – che di norma deve coincidere con a fase iniziale del contratto.
Un punto importate dell’intesa riguarda la facoltà per le aziende di erogare direttamente, in alternativa all’utilizzo dell’offerta formativa pubblica, la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
Considerato che il percorso formativo professionalizzante si svolge normalmente in azienda (sul punto i contratti collettivi sono abbastanza univoci), c’è quindi la possibilità di completare tutta la formazione dell’apprendista all’interno dell’impresa. Questa opzione è ammissibile, tuttavia, per la parte che riguarda la formazione di base, solo a condizione che l’azienda disponga di “standard minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo (secondo l’intesa, deve dispose luoghi idonei alla formazione, e di risorse umane con adeguate capacità e competenze).
Le linee guida confermano poi le novità previste dal decreto Giovannini. Pertanto, il piano formativo individuale viene considerato obbligatorio solo per la formazione professionalizzante, e la registrazione della formazione dovrà essere fatta sul libretto formativo del cittadino. Infine, si conferma la regola del Testo Unico che consente alle imprese di avvalersi dell’offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative.

Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore, 20.02.14

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