Comandante #Schettino salga su quel processo, c….!!! La Costa Crociere si incaglia sul rito #Fornero

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Il naufragio della Costa Concordia arriva davanti alla Cassazione e, anche in questa sede, continua a far parlare di sé. La Suprema Corte, con ordinanza n. 3838 del 3 febbraio 2014, depositata ieri, ha deciso di rinviare alle Sezioni Unite la decisione circa la possibilità per il datore di lavoro – nel caso di specie, la Costa Crociere – di utilizzare il rito Fornero per accertare la validità di un licenziamento comminato verso un proprio dipendente – in questa vicenda, il comandane Schettino. Per capire come si è arrivati a questo punto, bisogna fare un passo indietro al luglio del 2012, quando la Costa licenzia il comandante Schettino. Dopo il licenziamento, l’azienda, invece che aspettare la causa, ha giocato d’anticipo, promuovendo un’azione avanti al Tribunale di Genova per ottenere l’accertamento della legittimità del recesso.
La Società ha deciso di promuovere l’azione seguendo le forme e le regole previste dalla legge n. 92/2012 (il famoso e discusso rito Fornero). Questa scelta è stata contestata dal lavoratore, che ha eccepito l’impossibilità per un datore di lavoro di utilizzare il rito sommario. Schettino ha lamentato anche la violazione della competenza territoriale, e ha promosso un ricorso presso il Tribunale di Torre Annunziata. Dopo che è stata radicata la seconda causa, il Tribunale di Genova ha respinto l’eccezione del comandante, sostenendo che non si può negare al datore di lavoro la facoltà di utilizzare il rito sommario, in quanto anche questo soggetto ha interesse a una definizione celere della vicenda, e non ci sono norme preclusive al riguardo. Dopo questa decisione, il Tribunale di Torre Annunziata ha preso atto della litispendenza dei due procedimenti sulla stessa materia e, in qualità di Giudice incardinato come secondo, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo. Così, è rimasto in piedi solo il procedimento sommario su Genova, ma Schettino non si è arreso, ed ha proposto ricorso in Cassazione, per chiedere l’accertamento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Il ricorso di Schettino ha fatto leva sulla tesi già formula nel primo giudizio: l’impossibilità per il datore di lavoro di utilizzare il rito Fornero per far accertare la legittimità di un licenziamento, e la conseguente inammissibilità della causa promossa su Genova. Il Pubblico Ministero coinvolto nella procedura si è espresso contro questa tesi, ritenendo ammissibile il rito sommario anche per il datore di lavoro, ma la Corte di Cassazione non si è convinta di tale lettura. Secondo l’ordinanza, infatti, è vero che esiste un orientamento che, prima del 2012, ha sempre ammesso l’azione preventiva del datore di lavoro, ma è altrettanto vero che la legge Fornero riserva il procedimento sommario alle impugnative del licenziamento (cosa diversa dalle domande di accertamento dello stesso). Considerata la rilevanza della questione e l’incertezza della stessa, la Corte ha quindi deciso di non prendere posizione, affidando il compito di esprimersi alle Sezioni Unite.
In questo modo, dovrebbe formarsi un orientamento definitivo sulla possibilità per il datore di lavoro di utilizzare il rito Fornero. Nel frattempo, il nostro sistema giuridico fa l’ennesima figuraccia, in quanto per un licenziamento di tale portata, comminato luglio del 2012, ancora non si è svolta una sola udienza di merito.

(Giampiero Falasca, Il Sole 24 Ore, 19.02.14)

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