Stefania Cordeddu
Successione dei contratti a termine: la deroga dell’attività stagionale
Con l’Interpello n. 6/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’elenco delle attività per le quali è consentita, per il personale assunto temporaneamente, l’apposizione di un termine nei contratti di lavoro.
In particolare è affrontato il problema se l’attività svolta da personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli o da quello assunto per specifici spettacoli, o programmi radiofonici o televisivi, possa essere considerata attività stagionale, ai fini dell’esclusione dal rispetto della disciplina in materia di intervalli temporali tra due contratti a termine.
Il comma 3, dell’art. 5, D. Lgs. n. 368/2001, modificato dal D.L. 76/2013, dispone che laddove il lavoratore venga riassunto a termine prima che sia trascorso un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero prima di venti giorni, nel caso di contratto superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
La esposta disciplina non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati in attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale comma opera un rinvio all’elenco delle attività a carattere stagionale individuate dal D.P.R. n. 1525/1963. Tra queste attività compare la preparazione e produzione di spettacoli per il personale non compreso nella lett. e dell’art. 1 della L. n. 230/1962, addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
Con la L. n. 230/1962 il legislatore individua le ipotesi tassative per le quali era possibile la stipula di un contratto a termine; con il D.P.R. n. 1525/1963 tale ipotesi sono state ampliate.
In sintesi tale quadro normativo ammetteva l’apposizione del termine sia per il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli, sia per il personale diverso, come ad esempio operai o impiegati.
Su questa base il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che la deroga in materia di intervalli, debba tener conto della ratio che è stata seguita nell’elaborazione del Decreto, finalizzata ad ampliare le ipotesi in cui era ammessa l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.
Il medesimo conclude che la deroga di cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 in materia di intervalli, possa trovare applicazione in riferimento all’attività prestata da tutto il personale addetto ai singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita, sia questo personale artistico, tecnico, impiegatizio o operaio.
Infine è necessario precisare che nel settore dello spettacolo ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha individuato la necessaria presenza dei seguenti requisiti:
• Temporaneità delle occasioni lavorative rappresentate dalla trasmissione o dallo spettacolo, intesi come eventi non necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata dell’arco temporale della programmazione complessiva;
• Specificità del programma, unico, anche se articolato in più parti o ripetuto nel tempo, con connotazione particolare;
• Connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo, il cosiddetto vincolo di necessità diretta.
Riferimenti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Interpello n. 6/2014, Circolare n. 35/2013; D.Lgs. n. 368/2001 art. 5, comma 3 e comma 4 ter; D.P.R. n. 1525/1963; L. n. 230/1962 art. 1, lett. a); Cass. Sent. n. 24049/2008, n. 16690/2008, n. 8385/2006, n. 1291/2006, n. 23234/2010, n. 3308/2012.