Stefania Cordeddu
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’Interpello n. 5/2014, fornisce chiarimenti circa il quesito se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’art. 20, comma 5, lett. c), stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 626/1994, e successive modifiche.
Dal tenore di questa norma non sembra dedursi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione Territoriale del Lavoro in riferimento alla effettuata valutazione dei rischi.
Tale obbligo non risulta affermato né nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né nell’ambito del successivo D.Lgs. n. 81/2008.
Analizzando la norma previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, contenuta nell’art. 1, comma 4, lett. e) L. n. 196/1997, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione Territoriale del Lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Quanto affermato, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lascia intendere che anche allora non ci fosse un obbligo di comunicazione in materia.
Il medesimo Ministero ritiene che, sia alla luce della legislazione vigente, che nell’ambito del precedente quadro normativo, non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice, che sottoscrive un contratto di somministrazione, alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali. L’unico obbligo a cui è invece tenuta l’azienda utilizzatrice è solo quello di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del documento di valutazione rischi .
Il divieto di fornitura di lavoro temporaneo, stabilito dalla disposizione contenuta nell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, trova applicazione esclusivamente nei confronto delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.
Il somministratore deve accertare l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso. Questo però non comporta un’assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore.
Sebbene il comportamento principale richiesto dalla norma sia configurabile in capo ad uno solo dei contraenti, cioè l’utilizzatore, il comportamento illecitamente omissivo dell’utilizzatore comporta anche il divieto per il somministratore di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro.
Pertanto, il somministratore che sottoscrive il contratto deve usare la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente autorizzato dalla pubblica autorità all’esercizio della propria attività. Al riguardo, si può ritenere che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa, possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento dell’altro contraente della valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 D .Lgs. n. 626/1994.
Consapevole del fatto che la norma vigente nulla dice circa la presa visione da parte del somministratore del DVR redatto dall’utilizzatore, pongo una domanda per avviare una riflessione sul tema: tale presa visione dovrebbe quanto meno spingersi a verificare se il documento contiene un paragrafo relativo alla mansione somministrata?