La sentenza n. 2631/2013 della Corte di Cassazione consente di fare il punto sulle condizioni che regolano la materia della restituzione degli sgravi contributivi percepiti per i contratti di formazione e lavoro stipulati sulla base della legge n 196/1997.
Tali sgravi, secondo la giurisprudenza comunitaria, sono compatibili con la normativa sugli aiuti di Stato solo soni a creare nuova occupazione per lavoratori privi di lavoro o rimasti disoccupati, o se riguardano l’inserimento lavorativo di lavoratori con specifiche difficoltà occupazionali.
Se mancano queste condizioni, lo sgravio è considerato illegittimo e, secondo la sentenza della Cassazione (che ha riaffermato concetti già espressi dalla Corte di Giustizia Europea) il datore di lavoro non può essere esonerato dall’obbligo di restituzione per il solo fatto di aver applicato la legge nazionale.
Secondo i giudici, infatti, il datore di lavoro potrebbe invocare il “legittimo affidamento” e quindi negare la restituzione degli incentivi solo qualora fosse in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali.
Il problema non secondario – scaturente dalla pronuncia è che non viene definito in cosa possono consistere queste circostanze eccezionali.
Viene detto, invece, cosa non può essere considerato come circostanza eccezionale: l’esistenza di una legge, o di un orientamento giurisprudenziale, anche se questo proviene dalla Corte Costituzionale. Se la questione è in questi termini, non si vede quando e come potrà mai essere riconosciuta l’esistenza di una circostanza eccezionale.
A ciò si aggiunga che, secondo alcune pronunce della Corte di Giustizia, i datori di lavoro sarebbero soggetti un onere di diligenza particolarmente intenso, in quanto dovrebbero accertarsi, ogni volta che fruiscono di un incentivo, se la relativa procedura di concessione risulta compatibile con il diritto comunitario.
La combinazione di questi criteri fa trasforma la condizione della circostanza eccezionale in una “prova diabolica”, sbagliata e impossibile da realizzare. Sbagliata perché non si può addossare ad un’azienda la responsabilità per aver applicato la legge, addirittura con il conforto della giurisprudenza. Impossibile da realizzare perché un’azienda non ha gli strumenti e il tempo per comprendere se un certo sgravio, previsto dalla legge, può essere contrario alla normativa comunitaria.
