Ricerca: gli incentivi alle assunzioni

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Stefania Cordeddu

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014 è stato pubblicato il DM 13.10.2013 che riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, ai datori di lavoro che assumono lavoratori a termine o a tempo indeterminato, in possesso del dottorato di ricerca universitario, di una laurea magistrale o che si occupino di attività di ricerca e sviluppo.
L’agevolazione, per un massimo di 12 mesi, consente un abbattimento non superiore al 35% del costo aziendale riferito al personale nuovo assunto; per le start-up innovative il costo è ammortizzabile anche se si è utilizzato il contratto di apprendistato.
L’unico limite alla fruizione di tale incentivo è dato dalla necessità dell’esistenza di una procedura telematica, purtroppo non ancora pronta. Tale procedura dovrà apparire sul sito del Ministero, ed è demandata ad un Decreto Direttoriale che avrà il compito di fissare sia la procedura stessa che i contenuti delle istanze.
Il DL del 22/04/2012 n. 83 convertito in Legge 7/08/2012 n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, nell’art. 24, co 1, lettere a) e b), istituiva, già allora, un contributo sotto forma di credito d’imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di ricerca e sviluppo. La stessa norma rimandava l’adozione delle disposizioni applicative necessarie ad attuare tale agevolazione ad un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dopo due anni.
Vediamo in dettaglio la normativa:
• Chi sono i soggetti beneficiari dell’agevolazione?
Possono usufruire dell’agevolazione del credito d’imposta tutti i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, titolari di reddito di impresa, limitatamente al costo aziendale sostenuto relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato, per un periodo non superiore ai 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, di:
• Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario;
• Personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, purché impiegate in attività di ricerca e sviluppo.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, è agevolato anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo determinato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a 12 mesi.

• Cosa s’intende per costo aziendale?
Si intende il costo salariale che corrisponde all’importo totale effettivamente sostenuto dall’impresa in relazione ai sopra menzionati contratti di lavoro e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

• A quanto ammonta il massimo del contributo fruibile?
Indipendentemente dal numero massimo di assunzioni, i soggetti richiedenti possono fruire del contributo per un ammontare massimo per ciascun anno di 200 mila euro. Il contributo sotto forma di credito d’imposta è pari al 35% dei costi aziendali. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso un ulteriore contributo sotto forma di credito d’imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l’attività di certificazione contabile entro un limite massimo di 5.000 euro ed entro un tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno.

• Quali sono le cause di decadenza del diritto a fruire del contributo?
Le cause di decadenza sono:
• la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, o 2 anni per le piccole medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato al netto dei pensionamenti;
• la mancata conversione dei nuovi posti di lavoro, sempre per il medesimo periodo;
• la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall’impresa beneficiaria in un paese non appartenente all’Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;
• l’accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Riferimenti: DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/10/2013; DL n. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 art. 24, co. 1 lett. a) e b); DL n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, art 27-bis; http://www.dplmodena.it.

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