Congedo dei padri: il punto sulla normativa

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Stefania Cordeddu

La legge n. 92/2012 art. 4 lettera a) , co. 24, riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni. Tale diritto è fruibile dal padre entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio e tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro e di parto plurimo. La disciplina in esame si estende anche ai casi di adozione e affidamento.
• Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e pertanto durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale richiamato. Questo perché il congedo del padre si configura come un diritto autonomo ed è aggiuntivo rispetto a quello della madre e spetta indipendentemente dal diritto della madre.

• La fruizione da parte del padre del congedo facoltativo, di uno o due giorni, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Questa fattispecie viene configurata non come un diritto autonomo, ma come un diritto derivato da quello della madre.

• Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall’effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall’ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Quale è il trattamento economico in caso di congedo?

Per quanto riguarda il trattamento economico, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100 per cento della retribuzione. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente conguagliata con modalità stabilite dalla circolare INPS del 23.12.2013 n. 181.

Come si può fruire del congedo?
Per poter usufruire dei giorni di congedo il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruirne, con anticipo di almeno quindici giorni, e ove richiesti in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Nel caso di domanda di congedo facoltativo il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalenti a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre. I congedi non possono essere frazionati ad ore.

È compatibile con altre prestazioni a sostegno del reddito?
Entrambi i congedi possono essere richiesti anche durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Aspi e mini Aspi, nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni. In entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo famigliare.

Cosa accadde se il lavoratore si trova già in congedo di paternità?
In questo caso il lavoratore dipendente potrà chiedere il congedo obbligatorio e la scadenza del congedo di paternità si sposterà di un giorno.

Riferimenti: legge n. 92/2012 art. 4 lettera a) , co. 24; D. Lgs. n. 151/2001, art. 28 24; INPS circolare del 23.12.2013 n. 181, circolare del 14.03.2013 n.40.

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