Il nuovo articolo 18 non è retroattivo. La sentenza della Cassazione

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L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla Riforma Fornero, non è retroattivo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 301 del 9 gennaio 2014, con cui ha respinto il ricorso di una società condannata dalla Corte d’appello di Milano alla reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato e al pagamento, in favore di quest’ultimo, delle retribuzioni maturate dal licenziamento al secondo recesso poi intimato dalla società, oltre alla regolarizzazione contributiva per lo stesso periodo.

La società ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza impugnata in ragione dello ius superveniens costituito dal nuovo testo dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 92/2012, entrato in vigore il 18/7/2012 che, per licenziamenti come quello oggetto della controversia (annullato per violazione del cd. repechage), prevede non più la tutela reintegratoria, ma una mera tutela indennitaria.

A sostegno della propria tesi, la società ricorrente argomentava sulla base della considerazione che la Legge n. 92/2012, mentre dispone espressamente che le nuove norme processuali abbiano effetto solo per i licenziamenti successivi all’entrata in vigore della novella legislativa, nulla dice in merito al momento a partire dal quale le nuove disposizioni relative agli effetti sostanziali di un licenziamento illegittimo troveranno applicazione.

Pertanto, nel silenzio della legge, per la società ricorrente il nuovo testo dell’art. 18 è applicabile anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, con la conseguenza che al licenziamento oggetto della controversia dovrà applicarsi la tutela indennitaria, in luogo di quella reintegratoria.

Tale ricostruzione è stata smentita dai giudici di legittimità, per i quali la circostanza che la Legge n. 92/2012 sancisca l’irretroattività delle sole disposizioni processuali non legittima una lettura a contrariis, alla luce della quale attribuire efficacia retroattiva alle disposizioni di tipo sostanziale; l’assenza di una siffatta previsione in merito alle disposizioni sostanziali, infatti, non potrà che condurre all’applicazione del principio di irretroattività della legge sancito dall’art. 11 disp. prel. al c.c.

Pertanto, per applicare le nuove disposizioni relative alla tutela per l’illegittimità del licenziamento anche ai licenziamenti intimati prima dell’entrata in vigore della novella legislativa, sarebbe servita un’esplicita previsione transitoria, che autorizzasse il giudice ad applicare retroattivamente le nuove misure, in deroga alla regola generale.

Conseguentemente, in assenza di una disposizione derogatoria, per la Suprema Corte la novella legislativa non potrà applicarsi non solo ai rapporti giuridici già esauriti al momento della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita, qualora si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali o future di esso, come nel caso oggetto della pronuncia.

Lo ius superveniens è, invece, applicabile ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, anche se conseguenti ad un fatto passato, quando devono essere presi in considerazione in sé stessi, a prescindere dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che si escluda che, attraverso tale applicazione, venga modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.

(Marzia Sansone, da Guida al lavoro)

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