Stefania Cordeddu
L’art. 14 del D.L. 145/2013, al fine di rendere più efficace e rafforzare la lotta contro il lavoro irregolare e sommerso, ha introdotto delle nuove sanzioni in materia di lavoro nero che sono entrate in vigore il 24 dicembre 2013. Oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale già esistente, la citata norma ha stabilito un aumento delle sanzioni connesse all’impiego di lavoratori in nero, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell’orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali ed un aumento delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
In concreto è stato previsto:
• Un aumento del 30% delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori in nero, escludendo in tali ipotesi la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
• L’aumento del 30% dell’importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ex art. 14, comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.81/2008;
• La decuplicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione della durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e settimanali.
Al fine di chiarire i dubbi sul come applicare queste nuove sanzioni è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 22277 del 27.12.2013.
Per le violazioni compiute in data antecedente, la circolare precisa:
• che i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto mere somme aggiuntive trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre 2013, anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Per le violazioni in materia di impiego di lavoratori in nero di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali distingue:
• le violazioni poste in essere dal 24 dicembre, reputando opportuno che la notifica dei relativi verbali venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Questo perché la menzionata circolare ritiene che solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell’art. 14 del D.L. sarà possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori;
• le violazioni poste in essere prima del 24 dicembre, sono invece soggette alla disciplina sanzionatoria, ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la maxisanzione per il lavoro in nero, già prevista prima dell’intervento del D.L. n. 145/2013.
Al fine di fornire un quadro completo è opportuno menzionare:
• la circolare n. 8/2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che in materia di durata massima dell’orario di lavoro precisava che, oltre ai periodi di ferie e di assenza per malattia, non vanno presi in considerazione al fine del computi della media i periodi di assenza per infortunio e per gravidanza.
• L’interpello n. 31/2007 che specifica che in caso di interruzione del riposo giornaliero o settimanale per attività da rendere in regime di reperibilità, il periodo di riposo decorre dalla cessazione della prestazione lavorativa, escludendo dal il computo le ore eventualmente già fruite.
• L’interpello n. 76/2009 che ritiene possibile sotto l’aspetto sanzionatorio, sia per il riposo giornaliero che quello settimanale, la possibilità del cumulo giuridico ex art. 8, comma 1, legge 689/1981, ma il riconoscimento lo preclude all’ispettore del lavoro. Tale potere di riconoscere l’esistenza del cumulo giuridico è rimesso al Dirigente della Direzione Territoriale del Lavoro, a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi che permettano di configurare l’unicità della condotta illecita, pur in presenza di una pluralità di violazioni.
In conclusione, lo stesso art. 14 alle lettere c) e f), ci chiarisce dove e a cosa saranno destinati gli incrementi stabiliti dalle nuove sanzioni, affermando che dovranno servire per finanziare misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro nero ed irregolare, le attività di prevenzione e di promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro, le spese di missione del personale ispettivo, l’utilizzo del mezzo proprio in un’ottica di economicità complessiva finalizzata alla ottimizzazione del servizio.