Stefania Cordeddu
Con l’interpello n. 34/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce dei chiarimenti interpretativi dell’art. 3, co.3 L. n. 223/1991, nella parte in cui dispone l’esenzione, per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, del versamento del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità.
In particolare si analizza l’ipotesi di accordo di ristrutturazione del debito stipulato da una impresa che nel corso del trattamento di CIGS abbia necessità di attivare la procedura di mobilità, chiedendosi se a tale ipotesi è estendibile la fattispecie prevista dal citato art. 3 al fine dell’esenzione del contributo in esame.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è l’accordo raggiunto tra un imprenditore che versa in situazione di crisi e i propri creditori, che gli permette di definire la propria situazione debitoria ed è soggetto ad omologa da parte del tribunale.
Tale accordo è disciplinato dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.
Il cui primo comma stabilisce che l’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato alle seguenti condizioni:
- l’accordo sia concluso con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti,
- sia presentato unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore.
Il legislatore stabilisce, inoltre, che l’accordo sia pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
L’accordo di ristrutturazione del debito si configura ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo.
Questo in considerazione del fatto che entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell’impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.
Si evidenzia che così come avviene nell’ambito del concordato preventivo, anche per l’accordo di ristrutturazione l’acquisto della sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e da tale data e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive.
In conclusione è possibile, secondo il presente Ministero, un’assimilazione dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, co. 3 della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero del contributo d’ingresso dovuto per ciascun lavoratore collocato in mobilità. La finalità di tale esonero è quella di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure fallimentari e presente anche nel caso in esame.
Riferimenti:art. 9 D.Lgs. n. 124/2004, art. 182 bis, L.F.; art. 3, co. 3 e art. 5, co. 4 L. 223/1991; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello n. 34/2013 del 11.12.2013 e nota prot. n. 14/4314 del 17.03.2009.
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