Stefania Cordeddu
Contratto d’inserimento lavorativo delle donne e le conseguenti agevolazioni previste
La circolare INPS del 5.12.2013 n. 166, mira a dare concreta applicazione alle agevolazioni contributive previste dalla legge, in riferimento alle assunzioni di donne con contratto d’inserimento operate nel periodo complessivo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2012.
Il contratto d’inserimento mira a inserire o reinserire nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo.
L’art. 8, c. 2, del D.L. 23 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha introdotto, a decorrere dal 14 maggio 2011, modifiche alla disciplina del contratto d’inserimento, allo scopo primario di renderla perfettamente conforme agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Una delle principali innovazioni è la ridefinizione della categoria delle donne contemplata dall’art. 54, c. 1, lett. e).
La previsione legislativa, recentemente modificata, menziona tra i soggetti con cui è possibile stipulare il contratto d’inserimento, le donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Fermo restando il criterio della residenza come fissato nell’articolo citato, la novità risiede nel richiedere l’ulteriore condizione soggettiva consistente nell’essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Quale è il significato di tale locuzione?
Tale formulazione di diretta derivazione comunitaria, è stata illustrata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il D. M. 20 marzo 2013 e la circolare n. 34 del 25 luglio 2013.
Secondo gli orientamenti ministeriali, tale locuzione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo. Ciò sta a significare che la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata, per il lavoro parasubordinato, o della remunerazione, per il lavoro autonomo. Di conseguenza ai fini della presenza del requisito occorrerà considerare il periodo di sei mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoratore autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Inoltre la condizione priva di impiego regolarmente retribuito non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
A partire dalla data di entrata in vigore della disposizione esaminata, la stipula del contratto di inserimento e le conseguenti agevolazioni risultano legittime esclusivamente in relazione alle donne in possesso del requisito illustrato, purché residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile.
Gli incentivi economici
Gli incentivi economici a supporto del contratto di inserimento sono quelli previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro. In base al decreto interministeriale i beneficiari contributivi in misura superiore a quella del 25% possono trovare applicazione solamente nelle aree che anno per anno sono state individuate come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno venti punti percentuali di quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto a quello maschile.
Pasquale Siciliani
Avvocato, LL.M.
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