Il congedo straordinario dopo la sentenza della Corte costituzionale

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Stefania Cordeddu

Con l’intervento della Corte Costituzionale, sent. n. 203/2013, è stato possibile estendere il congedo straordinario, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, anche al parente o all’ affine entro il terzo grado convivente con la persona che versa in tale situazione.

Con pronunce additive contenute in precedenti sentenze, la medesima Corte aveva  già ricompreso nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, fratelli o sorelle conviventi e il figlio convivente della persona affetta da handicap in situazione di disabilità grave, in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura.

A chi spetta adesso il congedo straordinario?

Spetta ai lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato, in base al seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente;
  • genitori naturali o addottivi e affidatari conviventi del portatore di handicap grave in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • un figlio convivente nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle, anche adottivi conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o all’ affine entro il terzo grado conviventi nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancati, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Requisiti ai fini della sussistenza del diritto sono:

  • situazione di gravità dell’handicap accertata dalla competente A. S. L.
  • Rapporto di lavoro in essere, con prestazione di attività lavorativa. Durante la fruizione del congedo vige il divieto di svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
  • Mancanza di ricovero a tempo pieno. Per ricovero a tempo pieno s’intende quello attuato per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Il legislatore ha previsto come necessario il requisito della convivenza, a tal fine si fa riferimento alla residenza intesa come dimora abituale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che la residenza nel medesimo stabile ma interni diversi non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza al disabile.

A chi non spetta?

  • Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • ai lavoratori a domicilio;
  • ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • in caso di contratto part – time verticale, durante le pause contrattuali;
  • quando la persona handicappata da assistere sia ricoverata a tempo pieno;
  • nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992.

 

La durata è di due anni nell’arco della vita lavorativa.

 

 

Riferimenti: Corte costituzionale, sentenza n. 203 del 3 luglio 2013; Corte costituzionale, sentenze n. 233 dell’8 giugno 2005; Corte costituzionale n. 158 del 18 aprile 2007 ; Corte costituzionale, sentenza n. 19 del 26 gennaio 2009; art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001; art. 4 c 2, legge n. 53/2000; Messaggio del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali 19583/2009; Circolare Inps n. 159/2013; Circolare Inps n. 112/2007; http://www.inps.it/portale/default.aspx.

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