In arrivo le linee guida regionali sulla formazione degli apprendisti. Ora basta norme, per favore.

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Il nuovo apprendistato assegna un ruolo secondario alle Regioni, che devono limitarsi ad organizzare una formazione di base, aggiuntiva rispetto a quella aziendale.
Questa formazione è stata disciplinata dalle linee guida definite il 17 ottobre scorso dalla Conferenza Stato Regioni, e in corso di approvazione definitiva, per tutti gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante.
L’intesa conferma le innovazioni previste dal dl 76/2013, e già entrate in vigore, in materia di piano formativo individuale, di libretto formativo e di applicazione della
normativa del luogo in cui si trova la sede legale.
Ci sono poi regole nuove, che dovranno indirizzare gli enti locali impegnati ad erogare la formazione agli apprendisti.
Le linee guida definiscono, innanzitutto, in contenuti del percorso di formazione pubblica, che deve avere, indicativamente, come oggetto una o più competenze predefinite, che vanno dalla sicurezza sul lavoro alle nozioni sulla legislazione del lavoro.
Secondo le linee guida, inoltre, l’offerta formativa pubblica è obbligatoria solo nella misura in cui sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista. Se manca questo requisito, la formazione trasversale è comunque obbligatoria, se viene definita come tale dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto.
La formazione pubblica ha una durata variabile in funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione; nelle linee guida si prevede un totale di 120 ore nel triennio, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; il periodo scende ad 80 ore, sempre nel triennio, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, e scende ancora a 40 ore totali nel triennio, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
La durata può essere ulteriormente ridotta per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.
Adesso le norme sono complete, e il legislatore a tutti i livelli deve solo fare una cosa: dichiarare una moratoria legislativa di almeno 5 anni e consentire al mercato del lavoro di capire e sperimentare il nuovo apprendistato.
Se si fermerà l’inutile diluvio di regole dell’ultimo biennio, sarà un successo assicurato perché, nonostante questi pasticci, lo strumento oggi è semplice da usare (molto più di quanto si creda) ed offre importanti vantaggi per tutti.

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