Scuola lavoro: basta norme, ora attuiamo l’alternanza. L’intervento di Tiraboschi/Falasca

Posted by

Michele Tiraboschi, Giampiero Falasca
(Il Sole 24 Ore 12.11.13)

La conversione in legge del “decreto Carozza” su scuola, università e ricerca, pur non avendo apportato innovazioni sostanziali al quadro normativo vigente, ha un grande merito, quello di aver collocato il valore formativo ed educativo del lavoro al centro del dibattito sulla riforma del nostro sistema di istruzione e formazione. Una conquista non da poco, e finalmente bipartisan, in un Paese come il nostro dove la “cultura di impresa” è sempre negata da ideologie, corporativismi e resistenze di matrice politica e sindacale. Mai l’impresa è stata vista e condivisa come un valore in sé. Luogo di formazione e sviluppo della persona, e non solo sede materiale della produzione o dello scambio di beni e servizi, secondo la fredda definizione confluita nel Codice Civile del lontano 1942.
Molto è già stato scritto sui contenuti tecnici delle nuove previsioni e ancora molto si scriverà nei prossimi mesi, complice una non felice formulazione tecnica della normativa. La portata positiva della finalità della norma – offrire a studenti e docenti un’opportunità di protagonismo nel difficile raccordo tra formazione e lavoro – dovrebbe tuttavia indurre operatori e tecnici a concentrare gli sforzi verso l’obiettivo di dare piena operatività all’alternanza scuola lavoro.
La nuova norma prevede anche una sperimentazione per gli studenti dell’ultimo biennio della scuola secondaria; questa misura, per essere operativa, richiederà l’emanazione di un decreto interministeriale (lavoro, economia e istruzione) che dovrà definire contenuti, metodologie e aziende ammesse al programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda riservato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.
La legge contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, che non saranno di nuova generazione (e tantomeno a termine), ma dovranno innestarsi sulla fattispecie dell’apprendistato di alta formazione di cui all’articolo 5 del Testo Unico del 2011, come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato scandito da precise fasi formative di durata temporanea.
Questa lettura consentirà di risolvere i principali dubbi applicativi e anche di costituzionalità della nuova disposizione che, così interpretata, non contraddice le intese tra Governo, Regioni e parti sociali formalizzate nel decreto legislativo 14 settembre 2011. Sei tratta semmai di una opportunità in più.
In questa ottica, la nuova norma può servire a sbloccare una fattispecie già contemplata nella legge Biagi del 2003 e mai decollata, nonostante generosi incentivi statali e regionali, proprio in ragione della diffidenza culturale verso il valore educativo e formativo del lavoro e della impresa.
Centrale, dal punto di vista operativo, saranno le convenzioni tra azienda, scuola o università, che dovranno delineare in maniera efficace i reciproci impegni e responsabilità nella costruzione del percorso di alternanza.
Un passaggio obbligato, questo, per il riconoscimento dei relativi crediti formativi che non possono certo essere dettati per legge, risultando dall’accordo tra i soggetti interessati che ora dispongono di una visione di sistema entro cui collocare intese individuali che, in assenza di legittimazione pubblica, faticano altrimenti a camminare sulle loro gambe.

Rispondi