Stefania Cordeddu
Il Contratto di solidarietà espansivo: quali sono le condizioni per ottenere il contributo?
Il contratto di solidarietà espansivo è un accordo, stipulato tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, il cui scopo è favorire nuove assunzioni attraverso la contemporanea e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione. Si tratta di contratti collettivi, anche aziendali, stipulati per aumentare l’organico attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza a fronte dell’assunzione di nuovo personale. Tale accordo collettivo va depositato e sottoposto a verifica da parte della Direzione Provinciale del Lavoro. Tale verifica di corrispondenza tra riduzione orario di lavoro e assunzioni fatte è condizione essenziale per il riconoscimento del contributo previsto dalla legge.
Il contributo erogato dall’INPS, nei primi dodici mesi dall’assunzione, è pari al 15% della retribuzione lorda prevista dal CCNL e cala al 10% e 5% nei due anni successivi. Se, invece, le assunzioni hanno avuto luogo nel Mezzogiorno, il contributo è elevato al 30% della retribuzione.
L’ interpello del 23.10.2013 n. 23 e i chiarimenti in materia.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il predetto interpello, fornisce un’interpretazione dei contratti di solidarietà espansiva, chiarendo, una volta per tutte, se il contributo erogato a favore dei datori di lavoro che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale in forza e alla contestuale assunzione di nuovo personale, possa essere concesso anche per le assunzioni in eccedenza rispetto alla riduzione oraria. S’intende con il termine assunzioni in eccedenza, un incremento complessivo superiore al numero ipotetico dei posti di lavoro strettamente legati alla contrazione. Il numero degli assunti è, pertanto, maggiore dei posti creati con la riduzione dell’orario.
Partendo dall’analisi della norma che disciplina l’istituto, il citato Ministero sostiene che il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in organico, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo da bilanciare la predetta riduzione.
Questa interpretazione risulta, inoltre, convalidata dall’INPS, la quale ha precisato che, con riferimento all’erogazione del beneficio, qualora l’assunzione di nuovi lavoratori avvenga progressivamente, i benefici potranno essere concessi soltanto quando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario.
I presupposti del contributo legale.
L’agevolazione costituisce un vero e proprio credito riconosciuto al datore di lavoro solo al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge:
• nuove assunzioni corrispondenti alla riduzione oraria complessiva del personale in forza.
Si può, pertanto, affermare che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupanti maggiore rispetto al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione. In questo caso il contributo spetterà limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
Riferimenti: art. 9 D.Lgs n. 124/2004; art. 2 L. n. 863/1984; Interpello n. 28, del 23 ottobre 2013; Inps, messaggio n. 7787 del 23 ottobre 1984; Circolare Inps n. 1/1987; http://www.inps.it; http://www.cliclavoro.gov.it.