Ancora novità sull’apprendistato, dopo la conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (il c.d. Decreto Carrozza). Secondo la nuova disciplina, le università, con esclusione di quelle telematiche, potranno stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese, aventi la finalità di promuovere l’esperienza lavorativa diretta degli studenti (mediante assunzione con contratto di apprendistato) durante la formazione post-secondaria.
Le convenzioni sottoscritte tra le Università e l’impresa assumeranno un ruolo centrale nella gestione dell’intero percorso, in quanto la legge assegna loro il compito di definire tutti gli aspetti formativi del rapporto. In particolare, dovranno definire quali sono i progetti formativi congiunti, coerenti con il curriculum di studi del giovane, cui potranno partecipare gli studenti lavoratori.
Oltre al percorso formativo, nelle convenzioni dovranno essere definiti tutti gli altri aspetti necessari all’attuazione di tale processo. Pertanto, l’università e l’azienda dovranno decidere quali sono i corsi di studio interessati dall’alternanza (potrà trattarsi di un singolo corso, oppure molteplici); dovranno, inoltre, definire i criteri e le procedure da seguire per individuare gli studenti da coinvolgere nel percorso. Anche le caratteristiche dei tutori chiamati a monitorare lo svolgimento del percorso formativo dovranno essere definite nelle convenzioni che saranno siglate con le aziende.
Il percorso formativo, secondo la norma, dovrà concludersi con lo svolgimento di apposite verifiche, finalizzate a controllare le conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato; anche le modalità di svolgimento di questa fase dovranno essere definite dalle convenzioni, cosi come il numero crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente. A tale riguardo, tuttavia, la legge fissa un tetto massimo di sessanta crediti.
La nuova norma individua nel contratto di apprendistato lo strumento da utilizzare per regolare il rapporto lavorativo dello studente coinvolto nel percorso di alternanza.
Si tratta di una scelta coerente con quanto già previsto dalla normativa vigente; in particolare, è forte l’assonanza con l’art. 5 del Testo Unico Apprendistato (d.lgs. 167/2011), che disciplina il c.d. apprendistato di alta formazione.
L’art. 14 del decreto non fornisce, in realtà, indicazioni specifiche circa la tipologia di apprendistato che si può abbinare a questa forma di alternanza tra istruzione e lavoro. Si tratta di un aspetto che dovrà essere decodificato in fase applicativa, in quanto la legislazione vigente conosce tre differenti forme di apprendistato, ciascuna dotata di regole diverse, sia per quanto riguarda l’età dei lavoratori, sia per quanto riguarda la durata e lo svolgimento del percorso formativo.
A nostro avviso, il richiamo ai percorsi universitari dovrebbe indurre a collegare i percorsi di alternanza previsti dal nuovo decreto con l’apprendistato di alta formazione, anche in ragione della stretta similitudine tra le regole di questa fattispecie con le nuove norme del Decreto Carrozza.
La legge di conversione ipotizza percorsi simili, seppure in forma sperimentale, per gli studenti dell’ultimo biennio di scuola superiore; tali percorsi dovranno essere tuttavia attivati da un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, che dovrà definire la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.
Questa misure, nel loro complesso, potranno avere successo solo se saranno seguite da una prassi applicativa e gestionale più efficiente del passato. Il sistema, infatti, anche prima dell’approvazione del Decreto non soffriva una carenza di norme, anche qualsiasi miglioramento va salutato con favore; quello che è mancato fino ad oggi è stata la capacità di trasferire nella prassi concreta del mercato del lavoro, da un lato, e del sistema educativo, dall’altro, un obiettivo tanto ambizioso e importante come quello dell’alternanza tra la formazione e il lavoro.