Gianni Bocchieri, Direttore Generale Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia
Il tirocinio è un efficace strumento per favorire e supportare l’inserimento lavorativo: lo è per gli studenti, per apprendere in situazione di lavoro durante il percorso di studi, per i giovani neodiplomati o neolaureati per l’orientamento al lavoro e per tutte le persone attive come occasione per favorire un loro successivo inserimento lavorativo.
Tale valutazione è alla base della regolamentazione di Regione Lombardia approvata lo scorso 25 ottobre, in attuazione della Legge Fornero 92/2012 e delle linee guida condivise tra Regioni e Governo il 24 gennaio.
Se da un lato, la Legge Fornero aveva la preoccupazione principale di evitare l’utilizzo improprio dei tirocini, l’attenzione di Regione Lombardia è stata quella di coniugare la lotta agli abusi con il mantenimento delle potenzialità di tale istituto.
Si tratta quindi di evitare che l’intenzione di tutelare i giovani tirocinanti produca l’effetto opposto. Vale a dire: quello di eliminare uno strumento utile per i giovani stessi, in quanto i tirocini rappresentano una grande opportunità per loro.
Nel 2012, nella sola Regione Lombardia sono stati attivati 35 mila tirocini extracurricolari – cioè non rivolti a studenti – il 41% dei quali si sono trasformati in rapporto di lavoro e per il 68% di questi nella medesima impresa ospitante.
Per questo, attraverso un intenso confronto con le parti sociali, Regione Lombardia ha cercato di delineare una disciplina organica dei tirocini, con un atto snello, chiaro e completo, che riguarda appunto tutte le forme di tirocinio: curricolari, extracurricolari per orientamento o inserimento lavorativo, tirocini estivi e rivolti a soggetti disabili e svantaggiati.
Nella disciplina comune a tutte le tipologie di tirocini, sono individuati i soggetti promotori garanti della regolarità e qualità dell’esperienza: scuole, università, agenzie autorizzate e accreditate dalla Regione per il lavoro e la formazione, ma anche comunità terapeutiche e cooperative sociali. Sempre la disciplina comune prevede che i soggetti ospitanti, pubblici e privati, debbano essere in regola con le norme sulla sicurezza e per la disciplina di lavoro dei disabili. Inoltre, non devono avere in corso cassa integrazione o aver effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio.
La qualità del tirocinio è garantita dal progetto formativo, dalla presenza di un tutor aziendale e di uno del soggetto ospitante, dal fatto che le attività non possono riguardare l’acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, nonché dal rilascio della certificazione finale delle competenze acquisite.
Per mantenere elevata la possibilità delle imprese di attivare tirocini, nel rapporto tra numero di tirocinanti e lavoratori dell’impresa sono riconosciuti anche i titolari di impresa, i liberi professionisti, così come i lavoratori con a tempo determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi.
Anche l’indennità di partecipazione minima obbligatoria a carico dell’azienda per i soli tirocini extracurricolari, rimane contenuta a 400 euro e ridotta a 300 nel caso di pubblica amministrazione o di fruizione della mensa o di buoni pasto.
Seguendo un approccio positivo alla promozione dei tirocini, la regolamentazione regionale prevede un monitoraggio sistematico dell’utilizzo dei tirocini e delle loro trasformazioni in contratto di lavoro, in modo da valorizzarne gli elementi positivi e limitarne gli abusi.
Infine, accanto alla specifica regolazione, occorre ricordare che Regione Lombardia offre un incentivo alle aziende per la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro, tramite il proprio sistema di politiche attive del lavoro “Dote Unica Lavoro”.
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