Tirocini in Lombardia: i contenuti principali della nuova disciplina

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La Regione Lombardia ha definito, sulla base dell’intesa Stato Regioni raggiunta all’inizio di questo anno (24 gennaio 2013), le regole per la disciplina dei tirocini nel territorio regionale.

Tipologie di tirocini
Le linee guida individuano due grandi famiglie di tirocini, quelli extracurriculari e quelli curriculari (per ciascuna tipologia, accanto a regole comuni sono previste norme di dettaglio).
Nel primo gruppo (tirocini extracurricolari) rientrano quattro diversi tipi di rapporti.
Ci sono i tirocini “formativi e di orientamento”, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani, utilizzabili dai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, che siano privi di lavoro.
Ci sono, poi, i tirocini di “inserimento/reinserimento al lavoro”, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
La terza forma è quella dei tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, e l’ultima è quella dei tirocini estivi, promossi durante le vacanze a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto ad un ciclo di studi, ma che non sono direttamente riconducibili al piano di studi.
L’altra famiglia di tirocini, come detto, è quella dei rapporti curricolari, definiti dalle linee guida come le esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale.

Soggetti promotori e ospitanti
Le linee guida disciplinano il ruolo e le funzioni dei soggetti che possono promuovere i tirocini.
Questi soggetto hanno funzioni di progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio, nonché di garanzia della regolarità e qualità dell’iniziativa, in relazione alle finalità definite nel progetto formativo.
Possono svolgere queste funzioni diversi soggetti: le istituzioni scolastiche, i soggetti e accreditati ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro, i soggetto autorizzati – regionali o nazionali – ai servizi per il lavoro, le comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali.
Le linee guida precisano, inoltre, che può svolgere il ruolo di soggetto ospitante qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata.
Vengono tuttavia fissate delle condizioni: il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa sul collocamento obbligatorio, e nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, nell’unità operativa di svolgimento del tirocinio medesimo non deve avere effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo).

Limiti
Il tirocinio, secondo le liunee guida, è svolto sulla base della convenzione di tirocinio e di progetto formativo individuale, redatti mediante modelli che saranno definiti dalla Regione.
In alcuni casi il tirocinio non può essere attivato: per sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività o nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, per soggetti che hanno avuto già altri rapporti di tirocinio o collaborazione con la stessa impresa.
Ci sono anche limiti numerici; le strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5, possono avere un solo tirocinante; quelle con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20 possono arrivare a 2: quelle con risorse umane in numero superiore a 20, possono arrivare sino al 10% delle risorse presenti.
Nel conteggio delle “risorse umane”, rientrano i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi; i soci lavoratori di cooperative, gli stagionali, a determinate condizioni.

Durata e rimborso
Le durate massime dei tirocini, ivi comprese le eventuali proroghe, sono di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, di dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento, mentre sono stabilite dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi per i tirocini curricolari.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il soggetto promotore, o il soggetto ospitante se previsto dalla convenzione, è tenuto a garantire l’attivazione di alcune garanzie assicurative (Inail, responsabilità civile verso i terzi) e, limitatamente ai tirocini extra curriculari finalizzati alla formazione e all’inserimento lavorativo, deve pagare un’indennità di importo definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio che non potrà essere inferiore a euro 400 mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali.
L’indennità è riducibile a 300 euro mensili qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiori a 4 ore.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di partecipazione non viene corrisposta.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, si applica almeno un’indennità forfettaria di 300 euro mensili.

(estratto da un commento di G. Falasca pubblicato su Guida al lavoro n. 44/2013)

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