Stefania Cordeddu
Il Distacco nel contratto di rete
Il legislatore introducendo il comma 4 ter all’art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003 in materia di distacco, ha inteso configurare un automatico interesse del datore di lavoro distaccante nell’ambito dei contratti di rete. Pertanto se il distacco di personale avviene tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete. La disposizione inoltre consente la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso. Questo significa che in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative bisogna rifarsi ai contenuti del contratto di rete, non è possibile configurare automaticamente una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.
Che cos’è un contratto di rete di impresa?
Il contratto di rete è l’accordo mediante il quale due o più imprenditori, per mezzo di un programma comune, si impegnano a collaborare per accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Si tratta di una forma di aggregazione di imprese dotata di una certa flessibilità che permette agli imprenditori aderenti di raggiungere obbiettivi comuni, che singolarmente non riuscirebbero ad ottenere.
Spesso per realizzare tale programma comune, le imprese hanno necessità di spostare i dipendenti tra le diverse aziende facenti parte della stessa rete. Per cui sono sorti diversi problemi circa la configurabilità e la giustificazione da un punto di vista del diritto del lavoro, di questo passaggio da una azienda all’altra di lavoratori subordinati dipendenti delle singole imprese affiliate alla rete. Da più parti si proponeva quale soluzione l’utilizzo del distacco del lavoratore, come forma di decentramento e flessibilità del lavoro a fronte di particolari e temporanee esigenze produttive dell’azienda, dove il lavoratore distaccato svolge il proprio rapporto di lavoro subordinato.
Il distacco quando si verifica?
Il distacco si verifica quando un datore di lavoro, distaccante, per soddisfare un proprio interesse, invia uno o più lavoratori alle dipendenze di un soggetto terzo, distaccatario, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Requisiti di legittimità del distacco sono:
• La temporaneità: intendendo con questa la non definitività della durata del periodo di distacco, fermo restando che tale durata deve essere funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
• L’interesse del distaccante: l’art. 30 del D.Lgs. citato ne consente un’interpretazione ampia. Il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante purché non coincida con la mera somministrazione di lavoro altrui. Infine tale interesse deve sussistere e protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco.
L’interesse nel contratto di rete
In materia di contratto di rete il legislatore non si limita ad accogliere il distacco come soluzione ottimale, ma aggiunge qualcosa in più; considera, infatti, l’interesse del distacco da parte del datore di lavoro distaccante, aderente ad una rete, come una presunzione assoluta, che quindi non ha più necessità di essere dimostrato.
Questo comporta che ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.
La codatorialità
L’altra novità introdotta, è la codatorialità, cioè la possibilità, per ciascun imprenditore aderente al contratto di rete, di essere datore di lavoro dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il medesimo contratto. Per evitare di incorrere in illeciti, derivanti da responsabilità penali, civili e amministrative, che sorgono in capo al datore di lavoro, sarebbe auspicabile in sede di redazione del contratto di rete, la verifica del medesimo ad opera di un esperto di diritto del lavoro.
Riferimenti: D.L. n. 76/2013, conv. Da L. n. 99/2013; art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003; Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35/2013; Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/2004; Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 28/2005.