Alessia Augelletta
PRASSI
Inps: Circolare n. 150 del 25-10-2013
L’Istituto ha fornito chiarimenti in ordine alla mancata proroga, per il 2013, degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 148/1993 (c.d. picocla mobilità), ed in particolare:
– non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, ai lavoratori licenziati prima del 2013:
– non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013;
– in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31.12.2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale.
La mancata proroga riguarda anche gli apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 148/1993.
Ministero del Lavoro : Interpello n. 29/2013 – Licenziamento disciplinare e Aspi
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che in caso di licenziamento disciplinare per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa al lavoratore spetta l’Aspi e il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di cui all’art. 2, comma 31 della l. 92/2012, e precisa che lo stesso sarebbe dovuto “per le causali che, indipendente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI”.
Ministero del Lavoro : Interpello n. 28/2013 – Contratti di solidarietà espansivi
L’art. 2, comma 1, D.L. 726/1984 (conv. dalla L. n. 863/1984) dispone che “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”.
Secondo il Ministero, poiché il Legislatore ha inteso concedere un’agevolazione alle aziende esclusivamente laddove queste ultime, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione, il contributo in questione spetta limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
GIURISPRUDENZA
Cass. 21/10/2013 n. 23783 – Impossibilità sopravvenuta della prestazione
La Suprema Corte ha ritenuto che la sospensione dell’attività produttiva a seguito del sequestro preventivo dei locali aziendali, nell’ambito di un procedimento penale a carico dell’amministratore, abbia determinando una impossibilità sopravvenuta di riprendere la produzione e, conseguentemente, la sospensione dell’obbligo retributivo a carico dell’imprenditore per impossibilità sopravvenuta della prestazione.