ASPI e mini ASPI: regole per la liquidazione anticipata

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Stefania Cordeddu

La liquidazione anticipata dell’Aspi e Mini Aspi

È finalmente, possibile chiedere la liquidazione anticipata dell’Aspi e del Mini Aspi, in sostituzione dell’erogazione mensile. Possono presentare domanda per la liquidazione anticipata, i disoccupati che vogliono iniziare un’attività di lavoro autonomo, auto impresa o micro impresa, o vogliono associarsi in cooperativa.  La circolare INPS del 09/10/2013, n. 145, precisa le modalità di presentazione della domanda.

Che cos’è l’Aspi e il Mini Aspi?

Sono prestazioni economiche, sostitutive dal 1 gennaio 2013 dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente il lavoro.  Sono compresi: gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni e per la Mini Aspi anche i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 73380 del 29 marzo 2013 attua le disposizioni di cui all’art. 2 co. 19 della Legge 28/06/2012 n. 92, che prevede per i lavoratori aventi diritto all’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi la possibilità di ottenerla in un’unica soluzione.

I soggetti beneficiari:

L’art. 1 del menzionato decreto afferma che possono presentare domanda i lavoratori disoccupati in possesso dei requisiti dell’Aspi e Mini Aspi, che intendono:

  • Intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
  • Avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
  • Associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;
  • Sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione Aspi o Mini Aspi;
  • Intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co. co. co. svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro, che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi e diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c.

La domanda:

i lavoratori interessati devono inoltrare all’INPS specifica domanda entro la fine del periodo di fruizione della prestazione Aspi o Mini Aspi e comunque entro 60 giorni dalla data d’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata, o dell’associazione in cooperativa. In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto deve informare l’INPS a pena di decadenza.

Per i beneficiari che hanno già avviato, prima della data di pubblicazione della circolare citata, un’attività di lavoro autonomo, di auto impresa, di micro impresa o un’attività parasubordinata o si sia associato in cooperativa, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre dalla data di pubblicazione della circolare.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso una delle seguenti modalità:

via WEB tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online dell’INPS,

  • tramite Patronato/intermediari dell’INPS – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’INPS.
  • tramite Contact Center Multicanale INPS-INAIL.

 

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell’indennità Aspi o Mini-ASpi spettante ma non ancora percepita.

 

Erogazione della prestazione:

 

Ai fini dell’erogazione della prestazione le Strutture dell’INPS dovranno accertare preventivamente la sussistenza in capo ai richiedenti di un’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi oppure del diritto a fruire dell’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi.  Le medesime Strutture dovranno procedere alla determinazione dell’importo da corrispondere a titolo di anticipazione erogando in un’unica soluzione i ratei spettanti nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine di spettanza dell’indennità di disoccupazione.

 

L’erogazione dell’anticipazione dell’indennità può avvenire:

 

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

 

Restituzione della prestazione anticipata:

 

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo.

spettante d’indennità corrisposta in forma anticipata, l’indennità anticipata dovrà essere restituita.

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento: art.2 co. 19 della Legge 28/06/2012 n. 92, art.1 Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 73380 del 29 marzo 2013, circolare INPS del 09/10/2013, n. 145.

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