Incentivi per l’assunzione di giovani: piccola guida operativa

Posted by

Stefania Cordeddu

Finalmente al via gli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30.
Lo scopo della normativa in esame è di favorire un più rapido e ampio accesso al lavoro dei giovani.
Come fruirne?
L’art. 1 del decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, prevede gli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30. L’INPS con la circolare n. 138/2013 del 17/09/2013, ci fornisce le precisazioni normative e le indicazioni operative per l’ammissione all’incentivo e per la sua fruizione, precisando che il medesimo è stato istituito in via sperimentale, nel limite di risorse determinate.
Cosa prevede l’art. 1 del decreto legge 76/2013?
Prevede un incentivo economico, che spetta per 18 mesi e corrisponde a un terzo della retribuzione, nella misura mensile massima di € 650, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, privi d’impegno regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola superiore. In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incentivo spetta solo per 12 mesi.
Quali sono i lavoratori per i quali spetta?
I lavoratori per cui spetta sono i “giovani fino a 29 anni di età”, intendendo il legislatore comprendere, con tale locuzione, le persone che hanno compiuto 18 anni, ma non hanno ancora compiuto 30 anni;
Che siano “prive di impiego regolarmente retribuito” da almeno sei mesi ovvero prive “di diploma di scuola media superiore o professionale”.
Quali sono i rapporti di lavoro che usufruiscono degli incentivi?
Sono:
Assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. All’interno dei quali vengono ricompresi i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 142/2001, l’assunzione degli apprendisti, le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Restano, invece, escluse le assunzioni di lavoratori domestici ed i rapporti di lavoro intermittente e ripartito.
Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, in questo caso è necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anno al momento della trasformazione, se alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata. Sono ricomprese anche le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Quanto dura l’incentivo e in che misura è erogato?
Come enunciato in premessa, l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, il valore mensile dell’incentivo non può superare l’importo di € 650,00 per lavoratore e spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e per 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Quest’ultimo è erogato nei limiti delle risorse specificamente stanziate per ogni regione o provincia autonoma ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo sono ripartite tra le regioni e le province autonome nelle misure individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La regione di pertinenza è individuata dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Sul sito internet dell’INPS sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.

A quali condizioni spetta l’incentivo?
Gli incentivi sono subordinati:
alla regolarità prevista dall’articolo 1, co. 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
all’applicazione dei principi stabiliti dall’art. 4 co, 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione;
alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.

Per saperne di più vedi: http://www.inps.it/portale/default.aspx?NewsId=2369

Normativa di riferimento: art. 1 decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; circolare INPS n. 138/2013 del 17/09/2013; ’art. 1, co. 1175 e 1176, della legge 296/2006; art. 4 co, 12, 13 e 15, della legge 92/2012.

Rispondi