Apprendistato: in vigore l’ennesima mini riforma, con la speranza che sia l’ultima.

Posted by

Dal 1 ottobre è operativa l’ennesima riforma dell’apprendistato professionalizzante. L’art. 2 del decreto n. 76/2013 prevedeva l’entrata in vigore di nuove regole in materia, alla fine di un percorso molto articolato: si assegnava alla conferenza Stato Regioni il compito di definire, entro il 30 settembre 2013, apposite linee guida capaci di garantire regole uniformi per questo contratto, e si prevedeva in via sussidiaria l’entrata in vigore di un pacchetto di norme, in caso di mancata definizione delle linee guida.

La Conferenza Stato Regioni non ha adottato entro il termine assegnato le linee guida di propria competenza, e quindi sono entrate in vigore le regole “sussidiarie” previste dal decreto. Queste disposizioni non modificano la struttura del contratto e sono molto contenute anche sul piano numerico, in quanto, nonostante i tanti luoghi comuni che sono dispensati al riguardo, con l’approvazione del Testo Unico, avvenuta nel 2011, la disciplina risulta ormai abbondantemente semplificata.

La prima modifica riguarda il piano formativo, quel documento che deve essere firmato dalle parti al momento dell’avvio del periodo di apprendistato, e che definisce il percorso di formazione che sarà erogato al lavoratore. La modifica al riguardo è molto semplice: si prevede che l’obbligo di compilare il piano sussiste solo per la sola parte di formazione finalizzata  all’acquisizione delle competenze  tecnico-professionali e specialistiche (la c.d. formazione professionalizzante), mentre la redazione del documento può essere omessa per la parte di formazione di base e di carattere trasversale. Pertanto, il datore di lavoro non è tenuto, al momento della redazione del piano, ad informarsi circa l’eventuale formazione regionale, con indubbi vantaggi pratici. La seconda innovazione riguarda le modalità con cui deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la  registrazione  della   formazione   e   della   qualifica professionale   acquisita alla fine del periodo di apprendistato. Dal 1 ottobre questo adempimento deve essere attuato utilizzando come modello “il libretto formativo del cittadino”, uno modello definito anni fa da un decreto del  Ministro del lavoro (DM 10  ottobre  2005). Non si tratta di una grande innovazione, in quanto il modello di libretto formativo era già molto utilizzato, ma la formalizzazione legislativa può aiutare a ridurre eventuali remore circa questo aspetto. La terza innovazione è quella un po’ più oscura. Prevede la riforma che, per le imprese multi localizzate,  la  formazione  avviene nel rispetto della disciplina  della  regione  ove  l’impresa  ha  la propria sede legale. Questa disposizione genera qualche dubbio, sia perché nel Testo Unico esisteva una norma sostanzialmente identica (l’unica differenza sta nel fatto che la disposizione precedente lasciava facoltà di accentrare le regole, questa sembra più rigida, generando qualche problema di coordinamento), sia perché la norma dovrebbe spiegare meglio quali sono le disposizioni regionali cui si fa riferimento. Considerato che le regioni non hanno più un ruolo di legislatore in tema di apprendistato, il rinvio alle norme regionale dovrebbe essere riferito alla sola disciplina della formazione di base.

Nel complesso, queste modifiche, pur avendo una portata contenuta, potrebbero dare una spinta psicologica verso l’utilizzo di un contratto che nell’ultimo decennio è stato duramente colpito dalla burocrazia ma che, dal 2011, è stato molto semplificato,  anche se il mercato del lavoro non se ne è ancora accorto.

 

Rispondi