La procedura di conciliazione preventiva prevista per i licenziamenti fondati su un giustificato motivo oggettivo si applica anche verso i lavoratori somministrati che, alla fine di una missione, sono licenziati dall’agenzia per il lavoro per mancanza di occasioni di lavoro. Così la risposta ad interpello n. 27 con la quale il Ministero del lavoro si è espresso negativamente su un quesito formulato da Asso Somm, una delle tre associazioni delle Agenzie per il lavoro (le altre sono Assolavoro, la più rappresentativa sul piano numerico, e Alleanza Lavoro). La questione ha una sua rilevanza, in quanto il ccnl del 2008 ha istituito – quando ancora non esisteva la conciliazione preventiva introdotta dalla legge Fornero – una procedura obbligatoria da seguire nei confronti dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato che restano privi di impiego. Sulla base di tale procedura, l’Agenzia per il lavoro, una volta cessata la missione del lavoratore assunto a tempo indeterminato, deve attivare un percorso che inizia con un accordo sindacale, e prevede la realizzazione di alcune misure di ricollocazione: solo al termine di questo percorso, che dura almeno 6 mesi, l’Agenzia per il lavoro può licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo. Questo percorso si è compicato con l’introduzione dell’ulteriore procedura prevista dalla legge Fornero, che si applica negli stessi casi di quella prevista dal ccnl, con la conseguenza che le procedure da seguire sono diventate due, ognuna caratterizzata dal molti adempimenti. La questione non può essere risolta con un interpello, in quanto la risposta del Ministero appare ineccepibile, la legge non ammette deroghe.
Una strada potrebbe essere la cancellazione della procedura sindacale o la sua estrema semplificazione, ora che è in fase di revisione il nuovo ccnl. L’interpello precisa, inoltre, che i lavoratori somministrati non devono essere conteggiati dalle imprese utilizzatrici ai fini del computo dell’organico aziendale (la procedura si applica solo sopra i 15 dipendenti per unità o 60 su scala nazionale).
