L’ipotesi di rinnovo del Ccnl somministrazione. Un primo commento di chi ha partecipato al negoziato

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Claudio Solda’, Mauro Soldera

La mattina dello scorso 11 settembre la delegazione di Assolavoro e le rappresentanze sindacali del comparto delle agenzie per il lavoro (Uiltemp, Felsa e Nidil) hanno siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo attualmente in vigore (stipulato nel 2008).
Nel solco tracciato dal contratto in vigore, le Parti hanno voluto rafforzare le relazioni sindacali, in particolare nelle articolazioni territoriali, rinnovare il sistema della bilateralità, rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori, anche attraverso un’ulteriore consolidamento delle misure di welfare.
I contenuti dell’accordo, in fase di approvazione presso i rispettivi organi associativi nel momento in cui si scrive, sono molteplici. In sede di prima e breve esposizione non è possibile trattarli tutti, quanto piuttosto concentrarsi su quelli che appaiono più significativi.
Accenniamo velocemente, innanzitutto, al mutato “disegno” nell’architettura delle relazioni sindacali del settore, che tende ad esaltare il contesto territoriale, con l’istituzione del ruolo del Delegato Regionale di Agenzia ed il rafforzamento DEL RUOLO e dei compiti delle Commissioni Sindacali Territoriali.
Dal punto di vista sostanziale, invece, uno dei punti più rilevanti dell’accordo riguarda il superamento del modello obbligatorio di stabilizzazione dei lavoratori, sperimentato dal ccnl del 2008, a favore di una soluzione di incentivazione.
La modifica farebbe dunque venire meno l’obbligo in capo all’agenzia di convertire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a termine che abbia superato specifiche soglie di durata (36 o 42 mesi).
Secondo l’accordo, l’agenzia, piuttosto, godrebbe di un incentivo economico in ragione di ogni attivazione di contratto a tempo indeterminato, che derivi o meno dalla conversione (comunque volontaria) di un precedente contratto a termine.
Nel rispetto dell’ equilibrio delle risorse della bilateralità, viene stabilito in 1000 il numero di assunzioni a tempo indeterminato che, per ogni anno, potranno beneficiare del contributo.
A corollario di tale previsione, si introduce un divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei primi 12 mesi dall’assunzione, l’obbligo di assumere a tempo indeterminato in caso di applicazione ad un contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) e specifiche norme disciplinari per regolare alcuni comportamenti durante il periodo in cui il lavoratore non svolge missione presso un utilizzatore (detto “di disponibilità).
È invece confermata – anzi rafforzata e migliorata, sulla scorta dell’esperienza di questi anni – la procedura introdotta dal contratto del 2008 in caso di “mancanza di occasioni di lavoro”; in altre parole, la procedura che ogni agenzia è obbligata a seguire nel caso la ricollocazione del lavoratore a tempo indeterminato presso un nuovo utilizzatore risulti impraticabile e si valuti, di conseguenza, il recesso per giustificato motivo oggettivo.
Al netto dei “fisiologici” dubbi interpretativi che saranno sciolti dalla stesura definitiva del contratto, le parti hanno inteso consolidare la procedura rispetto ai tempi di attivazione e svolgimento, ai costi conseguenti ed alle regole che disciplinano la possibilità della sua eventuale sospensione e riattivazione.
Interventi opportuni e mossi da un intento positivo, rispetto ad una fattispecie che, mirando all’attivazione di un percorso di riqualificazione professionale del lavoratore sulla base di un confronto ed accordo sindacale, costituisce tratto caratterizzante del lavoro in somministrazione e che, in questi anni di sperimentazione, ha dato buona prova di sé.
Corposa, inoltre, la parte dedicata alla bilateralità, che da sempre costituisce elemento distintivo del settore, come veicolo per molteplici forme di supporto (economico, ma non solo) a favore dei lavorati in somministrazione: dalla formazione, ai sostegni per la maternità e il reddito, all’accesso al credito agevolato, alle tutele sanitarie.
Le novità mirano tra l’altro a mantenere invariato il contributo destinato alla formazione dei lavoratori in somministrazione, compensando la contrazione dei fondi disponibili, in mancanza di un intervento normativo che – entro il 31.12.2013 – annulli la riduzione dal 4 al 2,6% prevista dalla Riforma Fornero in concomitanza con le disposizioni in tema di Aspi.
Si prevedono meccanismi di incentivazione alla “trasformazione” in rapporti lavorativi di percorsi formativi sostenuti dai fondi di comparto, la destinazione di specifiche dotazioni a favore di azioni di politiche attive per incrementare l’occupabilità dei giovani, in particolare nella fascia di età che non gode di forme di incentivazione all’occupazione, ed il sostegno a progetti destinati a rafforzare il sistema incrementando le competenze degli operatori che collaborano nella bilateralità del settore.
Infine, tutta da ragionare e valutare la novità della “somministrazione a tempo determinato con monte ore garantito”, che si intende sperimentare in specifici settori (turismo, GDO, logistica, alimentare, agricoltura, TLC e servizi alla persona) allo scopo di agevolare l’utilizzo della somministrazione rispetto ad altri contratti flessibili.
La prossima tappa che porterà alla stesura definitiva del nuovo CCNL sarà la firma dell’accordo definitivo, che dovrebbe avvenire a fine settembre.

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