Il nuovo CCNL della somministrazione. Addio alla stabilizzazione obbligatoria

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Dopo oltre cinque anni dalla firma del precedente accordo, è stato finalmente rinnovato il contratto collettivo dei lavoratori somministrati. Non si tratta di un rinnovo di routine, in quanto l’intesa siglata da Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp Uil determina un cambio di filosofia importante per il settore delle Agenzie per il lavoro. Viene abbandonata la regola, introdotta dal ccnl del 2008, che garantiva il diritto all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati che superavano alcuni tetti massimi di durata del rapporto di lavoro (36 o 42 mesi, secondo i casi). Questa regola era nata in un contesto normativo e di mercato che, in maniera imprevista e imprevedibile, è rapidamente cambiato, con la conseguenza che nel corso degli anni ha creato più problemi gestionali che opportunità di lavoro. Il nuovo accordo mira a favorire la stabilizzazione dei lavoratori somministrati con un sistema diverso (non del tutto sconosciuto al settore, in quanto qualcosa di simile era previsto dall’intesa siglata da Alleanza Lavoro sempre nel 2008); si prevede il riconoscimento di un incentivo di 750 euro l’anno (per un triennio massimo) in favore dell’agenzia che assume il lavoratore a tempo indeterminato, indipendentemente dal fatto che si tratti di una trasformazione da contratto a termine o che il rapporto nasca sin dall’inizio senza una scadenza. Le risorse per il pagamento dell’incentivo sono poste a carico degli enti bilaterali di settore, fino a copertura di mille assunzioni per ciascun anno solare. L’accordo mantiene in vita, in via transitoria, la regola della stabilizzazione solo per i lavoratori somministrati che hanno maturato alla data del 20 settembre 2012 almeno 24 mesi di lavoro continuativi oppure 30 mesi cumulativi. Sempre allo scopo di incentivare il lavoro stabile, l’ipotesi di rinnovo prevede che i lavoratori utilizzati nell’ambito dello staff leasing debbano essere assunti necessariamente mediante contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di sostituzione di altri lavoratori. Accanto alle tutele, l’accordo definisce anche i doveri dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilendo una griglia molto precisa di sanzioni disciplinari per chi non collabora alle iniziative di reimpiego. Viene riformata anche la procedura che deve essere seguita in caso di mancanza di occasioni di lavoro, mediante l’aggiustamento di alcuni passaggi chiave che nel testo vigente davano luogo ad incertezze applicative. Altra norma degna di nota è la c.d. clausola sociale, prevista per i casi di successione di un’Agenzia per il lavoro ad un’altra negli appalti pubblici. In tali ipotesi, si prevede che l’Agenzia subentrante assuma tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente i limiti posti dal bando. Sul tema degli ammortizzatori sociali, si prevede che in caso di ricorso alla cassa in deroga l’Agenzia debba integrare il trattamento economico del lavoratore fino al cento per cento della retribuzione; tale regola vale tuttavia solo qualora sia prevista anche per i dipendenti dell’utilizzatore. Un capitolo importante dell’intesa è dedicato alla bilateralità, con specifiche azioni di politica attiva del lavoro. L’intesa, infine, si occupa anche di apprendistato; la disciplina collettiva di questo strumento, risalente al 2012, viene ulteriormente snellita, anche per recepire le divere novità legislative intervenute.

One comment

  1. Gentile collega,
    voglio solo sottolineare che il CCNL non è ancora entrato in vigore in quento l’entrata in vigore è subordinata alla stesura definitiva che ancora non è avvenuta.
    Un’altra precisazione riguarda la stabilizzazione: il vincolo dei 36 (42) mesi rimane sul contratto, anche se non tout court sul lavoratore.
    Buona giornata
    Monica

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